Sospensione polizza RCA e computo cumulativo dei periodi nell’annualità (Arbitro Assicurativo n. 813 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 122-bis CAP, introdotto dal D. Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, è norma imperativa e inderogabile, applicabile anche ai rapporti assicurativi in corso, limitatamente agli atti e agli effetti successivi alla sua entrata in vigore. Il limite massimo di dieci mesi di sospensione della copertura R.C. Auto opera rispetto all’annualità assicurativa, intesa come periodo di vigenza del contratto il cui termine finale viene prorogato per un tempo pari alla durata delle sospensioni, sicché i periodi di inoperatività della garanzia si sommano cumulativamente all’interno della medesima annualità. La riattivazione infra-annuale della polizza non fa sorgere una nuova annualità né azzera il plafond di sospensione già consumato.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una polizza R.C. Auto stipulata il 17 luglio 2022, aveva esercitato più volte la facoltà di sospendere la copertura. Dopo una prima sospensione dal 19 settembre 2024 al 23 luglio 2025, della durata complessiva di 10 mesi e 4 giorni, il contraente presentava una nuova richiesta di sospensione il 12 settembre 2025, negata dall’impresa per raggiungimento del limite massimo di dieci mesi previsto dall’art. 122-bis CAP per l’annualità assicurativa. Il ricorrente contestava l’interpretazione del termine “annualità” e sosteneva che la riattivazione della polizza avesse determinato l’insorgenza di una nuova annualità con nuovo plafond disponibile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente inquadrato la questione nella corretta interpretazione del sintagma “rispetto all’annualità” contenuto nell’art. 122-bis, comma 2, CAP, richiamando la propria precedente Decisione n. 589/2026.

Secondo il Collegio, la sospensione della garanzia congela gli effetti principali del sinallagma contrattuale: l’assicuratore non è tenuto alla copertura del rischio e il contraente vede il periodo non goduto “accantonato” per il futuro. Ne consegue che la durata del contratto si proroga per un periodo pari a quello della sospensione, traslando la scadenza originaria in avanti. L’annualità è quindi il periodo di vigenza del contratto, il cui termine finale viene prorogato per un tempo pari alla durata delle sospensioni, con conseguente cumulo dei periodi di inoperatività all’interno della medesima e prorogata annualità.

Quanto all’applicazione temporale della nuova disciplina, il Collegio ha ritenuto che l’art. 122-bis CAP, in quanto norma di derivazione comunitaria, imperativa e non derogabile, trovi applicazione anche ai rapporti di durata già in corso, limitatamente agli atti e agli effetti successivi alla sua entrata in vigore, avvenuta il 23 dicembre 2023 ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 184/2023. La norma prevalente sulle condizioni contrattuali originarie eventualmente difformi, anche se più favorevoli all’assicurato, sicché la richiesta di sospensione presentata successivamente deve essere valutata secondo il nuovo limite legale.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva fruito di un periodo di sospensione di 10 mesi e 4 giorni, superiore al limite legale. Le richieste di sospensione con decorrenza 12 settembre 2025 e 1° gennaio 2026 sono state pertanto ritenute infondate e il ricorso è stato respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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