Chiamata in lite dell’assicuratore e spese di lite in caso di soccombenza dell’attore (Cass. civ. Sez. 3 n. 17152 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando viene disattesa la domanda principale, le spese processuali sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante solo quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria. Ai fini della regolazione delle spese non è richiesto uno scrutinio pieno delle eccezioni di inoperatività della polizza sollevate dal terzo chiamato, ma solo un esame volto a escludere l’abusività della chiamata, che deve palesarsi prima facie. La produzione in sede di legittimità di un documento attestante una transazione intervenuta dopo la notifica del ricorso è ammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., in quanto diretta a dimostrare una sopraggiunta carenza di interesse all’impugnazione.
Il Fatto
Una società, promittente acquirente di un fabbricato, agiva contro la promittente venditrice per l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, con richiesta subordinata di condanna alla restituzione del doppio delle somme versate. Intervenuto il fallimento della società venditrice, il credito veniva ammesso in prededuzione ma, non essendo più presente la somma versata, la società agiva per responsabilità professionale nei confronti del curatore, che chiamava in manleva la propria compagnia assicuratrice. Il Tribunale rigettava la domanda con condanna alle spese, e la Corte d’Appello di Firenze confermava la pronuncia. Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente esaminato l’eccezione di intervenuta transazione sollevata dalla controricorrente. Ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in sede di legittimità, in quanto la transazione, intervenuta dopo la notifica del ricorso e prima del deposito, afferisce alla persistente sussistenza dell’interesse all’impugnazione e non poteva essere prodotta nelle fasi di merito.
Nel merito, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la parte ricorrente non aveva prospettato alcun interesse residuo all’impugnazione successivamente alla transazione. Ha inoltre osservato che la pronuncia impugnata era motivata e conforme alla disciplina sulle spese processuali.
Con riferimento alla regolazione delle spese in favore del terzo chiamato, la Cassazione ha confermato il principio per cui, quando la domanda principale venga disattesa, le spese del chiamato vanno poste a carico dell’attore soccombente che ha provocato la chiamata, salvo che l’iniziativa sia manifestamente infondata o arbitraria. La Corte territoriale aveva correttamente escluso l’abusività della chiamata, considerata la pacifica esistenza dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale.
Le censure della ricorrente pretendevano uno scrutinio pieno delle eccezioni di inoperatività della polizza, ma tale esame non è richiesto dal principio applicabile, che impone solo una verifica volta a escludere la palese arbitrarietà della chiamata. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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