Ripetizione dell’indebito assicurativo solo contro l’accipiens, non il terzo beneficiario (Cass. civ. Sez. 3 n. 23858 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione della responsabilità civile, la domanda di ripetizione di indebito oggettivo proposta dall’assicuratore, a seguito della riforma della sentenza di condanna che aveva posto a suo carico l’obbligo indennitario, deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell’accipiens, ossia del soggetto che ha materialmente ricevuto il pagamento dell’indennizzo, e non già nei confronti del terzo che abbia indirettamente beneficiato di tale pagamento. La circostanza che l’assicurato, a causa della mora colposa dell’assicuratore, abbia dovuto risarcire di tasca propria il terzo danneggiato prima di incassare l’indennizzo, può al più configurare un danno da lesione del credito e fondare una distinta domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c., ferma restando la legittimazione passiva dell’accipiens nella ripetizione. La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza poi cassata, essendo “conseguente alla sentenza di cassazione” ai sensi dell’art. 389 c.p.c., è proponibile esclusivamente dinanzi al giudice del rinvio, ove la cassazione abbia riguardato un capo condannatorio senza rinvio.
Il Fatto
Nel 2003 un acquirente di un immobile convenne in giudizio la venditrice e il notaio che aveva rogato l’atto, chiedendo la condanna in solido alla restituzione del prezzo. L’attore deduceva che il notaio, pur informandolo della trascrizione di un atto di citazione contenente una domanda di petizione ereditaria contro la venditrice, non lo aveva avvisato dei rischi connessi al possibile accertamento sulla validità del testamento, anzi lo aveva rassicurato sull’esito favorevole del giudizio. Il notaio chiamò in causa il proprio assicuratore della r.c. professionale. Il Tribunale rigettò la domanda, ma la Corte d’appello, riformando la sentenza, condannò il notaio al pagamento di una somma in favore dell’attore e la compagnia a garantire l’assicurato.
La Cassazione cassò con rinvio la sentenza d’appello, affermando il principio per cui il notaio ha l’obbligo di informare l’acquirente del significato delle trascrizioni pregiudizievoli ma non di preconizzare rischi futuri e solo eventuali. Nel giudizio di rinvio, la Corte d’appello rigettò l’appello dell’attore e condannò il notaio alla restituzione in favore dell’assicuratore della somma versata in esecuzione della sentenza di primo grado. Il notaio ha impugnato la sentenza con due motivi, contestando sia la legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione della compagnia, sia l’inammissibilità della propria domanda di ripetizione nei confronti dell’attore originario.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il notaio deduceva la violazione degli artt. 1917 e 2033 c.c., sostenendo che, avendo richiesto invano all’assicuratore di pagare direttamente il terzo danneggiato e avendo dovuto risarcirlo di tasca propria, la compagnia avrebbe dovuto rivolgere la richiesta di restituzione dell’indennizzo al terzo e non all’assicurato. La Corte ha ritenuto il motivo infondato, qualificando la domanda dell’assicuratore come di indebito oggettivo, da proporsi nei confronti dell’accipiens, cioè di chi ha ricevuto materialmente il pagamento, non di chi ne abbia indirettamente beneficiato. La Corte richiama il proprio precedente del 2025 che ha superato il contrasto giurisprudenziale, dichiarando insostenibile l’orientamento invocato dal ricorrente, espresso dalla sentenza n. 22316/15, e vi fa riferimento ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte ha precisato che la mora colposa dell’assicuratore, che abbia costretto l’assicurato a risarcire il terzo prima di incassare l’indennizzo, potrebbe esporre l’assicurato al rischio di non recuperare quanto versato, ma tale eventualità potrebbe costituire un astratto danno da lesione del credito e porre una questione di risarcimento per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., non già una questione di legittimazione passiva rispetto alla domanda di ripetizione dell’indebito, questione mai ritualmente introdotta dall’assicurato nel thema decidendum.
Con il secondo motivo, il notaio denunciava la violazione degli artt. 345, 382 e 389 c.p.c., contestando la declaratoria di inammissibilità della propria domanda di ripetizione nei confronti dell’attore originario. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, osservando che il notaio, essendo stato condannato all’esito del primo giudizio d’appello, non avrebbe potuto formulare dinanzi a sé la domanda di restituzione, che fu correttamente proposta nell’unica sede deputata ai sensi dell’art. 389 c.p.c., ossia il giudizio di rinvio, trattandosi di domanda di restituzione “conseguente alla sentenza di cassazione”. La cassazione senza rinvio di un capo condannatorio fa sorgere la competenza del giudice che ha pronunciato la sentenza annullata a conoscere della domanda di ripetizione delle somme pagate a tale titolo.
La Corte ha pertanto rigettato il primo motivo, accolto il secondo, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, demandando a tale giudice anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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