Obbligo di provvedere sul condono e silenzio-inadempimento (TAR Lazio n. 14449 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di condono edilizio, corredata da specifica richiesta di definizione del procedimento, radica in capo all’Amministrazione un obbligo di provvedere con determinazione espressa e motivata. L’inerzia protratta oltre il termine di legge integra la fattispecie del silenzio-inadempimento, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., e legittima il privato ad agire in giudizio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità dell’inazione e la condanna dell’ente all’adozione del provvedimento finale, rimanendo impregiudicato il contenuto sostanziale della determinazione da assumere.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile, presentava al Comune di Roma Capitale un’istanza di condono edilizio, rimasta priva di riscontro da parte dell’Amministrazione. Successivamente, provvedeva a formulare una formale richiesta di riavvio e conclusione del procedimento, anch’essa non definita con provvedimento espresso. Ritenendo la condotta dell’ente lesiva del proprio interesse alla celere definizione della pratica, la ricorrente adiva il TAR Lazio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e la condanna del Comune a concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, preliminarmente, ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del rimedio avverso il silenzio-inadempimento. Ha evidenziato che, a fronte di una domanda di condono corredata da specifica istanza di definizione, grava sull’Amministrazione un obbligo di provvedere in modo espresso, la cui violazione legittima il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale obbligo sussiste ogni qual volta, in relazione al dovere di correttezza e buona amministrazione, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni della pubblica amministrazione, richiamando a sostegno la giurisprudenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 3430 del 2021, nonché i precedenti specifici in materia di condono di cui a Cons. Stato, Sez. VI, n. 6453 del 2021 e TAR Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1023 del 2022.

Nel caso di specie, l’Amministrazione, pur costituendosi e depositando documentazione attestante lo stato istruttorio del procedimento, non aveva adottato alcuna determinazione finale né aveva articolato difese sostanziali. Tale circostanza ha indotto il Collegio a ritenere fondata la domanda, accertando l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’ente.

Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, condannando il Comune a concludere il procedimento entro il termine di giorni 150 dalla comunicazione o notifica della sentenza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Ha, inoltre, disposto la riserva di nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza, precisando che resta impregiudicata ogni determinazione in ordine al contenuto sostanziale della decisione finale, in ossequio al principio di separazione tra giurisdizione e amministrazione.

Le spese di lite, infine, sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in complessivi € 500,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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