Dublino: il colloquio si prova con il verbale delle informazioni date, non con un modulo prestampato (Cass. civ. Sez. I n. 17846 del 04.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 2. PROTEZIONE INTERNAZIONALE E COMPLEMENTARE – QUESTIONI PROCEDURALI › 2.7 Unità Dublino – La procedura di determinazione dello Stato competente.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 17846/2026, ud. 27/05/2026, dep. 04/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Tricomi
Parole chiave: [Dublino – obblighi informativi – opuscolo – colloquio – garanzie regolamentari]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nel caso di specie, il ricorrente deduce, lamentando al tempo stesso la mancanza di adeguate informazioni sulla procedura, che l'amministrazione ha depositato, al fine di provare lo svolgimento del colloquio, non avvenuto alla presenza di un avvocato, solo un modulo prestampato, ove ci si limita a registrare l’assenza di familiari. A fronte di ciò il Tribunale ha ritenuto che poiché il colloquio si è svolto alla presenza di un'interprete e di un mediatore e il modulo è sottoscritto, esso sarebbe satisfattivo delle garanzie regolamentari. Ciò costituisce una erronea applicazione dell’art 5 del Regolamento Dublino III poiché il giudice avrebbe dovuto invece verificare, in base alle prove che era onere dell'amministrazione offrire, che il colloquio si fosse effettivamente svolto con le modalità richieste dal regolamento Dublino III e che nel verbale vi fossero sintetizzate tutte informazioni date, dopo che il ricorrente aveva ricevuto e compreso le informazioni previste dall’art. 4; in mancanza, l’autorità giudiziaria avrebbe dovuto procedere al colloquio assicurando in sede giurisdizionale il recupero di quelle garanzie che sono mancate nella fase amministrativa (Cass. n. 13037 del 16/05/2025).
La S.C. nell’accogliere il ricorso ha concluso che “la circostanza che, con riferimento alla mancata consegna dell’opuscolo la parte non abbia allegato quale effettivo pregiudizio ne sia derivato, e che la decisione sarebbe stata diversa – argomento ampiamente sviluppato nel provvedimento impugnato- resta irrilevante, se vi è stata (anche) la più grave violazione di mancanza di colloquio, ovvero se il colloquio non si è svolto con le modalità prescritte dall’art 5 del Regolamento. Il colloquio ha infatti una funzione sia informativa sia partecipativa, consentendo al richiedente di chiarire la propria posizione e di fornire elementi utili alla determinazione dello Stato competente; esso ha lo scopo essenziale di accertare che l’interessato abbia effettivamente compreso quanto comunicatogli tramite l’opuscolo e, soprattutto, costituisce per l’interessato l’occasione determinante di riferire all’autorità competente eventuali circostanze individuali rilevanti. Quindi l'amministrazione deve dare la prova non soltanto di avere svolto un colloquio ma di avere svolto un colloquio idoneo alle finalità di cui sopra. Se il verbale del colloquio non indica quali informazioni sono state offerte né quali dichiarazioni sono state rese, risulta gravemente carente dei requisiti di garanzia richiesti dal Regolamento, che non sono sanati dalla compilazione del modello C3 che ha finalità diverse (Cass. 10331/ 2024). Di ciò non ha tenuto conto il giudice del merito limitandosi semplicemente a un controllo formale sulla circostanza che un colloquio era stato effettuato e che era presente un interprete”.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
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