Allontanamento del cittadino UE per ordine pubblico: la prognosi si fonda sui comportamenti, non sulle idee politiche (Cass. civ. Sez. I n. 20380 del 17.06.2026)
Scheda tratta dalla Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), sezione 3. ESPULSIONE, ALLONTANAMENTO E TRATTENIMENTO › 3.1 Espulsione amministrativa e respingimento.
Estremi: Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20380/2026, ud. 23/04/2026, dep. 17/06/2026 – Rel. Russo, Pres. Acierno
Parole chiave: [provvedimento del Prefetto di allontanamento dal territorio nazionale per gravi motivi di ordine pubblico – art. 20, comma 4, d.lgs. 30/2007 – cittadino danese – giudizio prognostico sui fattori di rischio]
Il caso e la decisione, nel testo della rassegna
Nella decisione in esame, la Corte si è pronunciata su un caso di allontanamento dal territorio nazionale «per gravi motivi afferenti all’ordine pubblico», ai sensi dell’art 20, comma 4 del D.lgs. n. 30/2007, disposto dal Prefetto nei confronti un cittadino europeo di nazionalità danese, leader di una formazione di destra, che era giunto in Italia in prossimità temporale con un evento politico denominato «Remigration Summit 2025», al quale aveva dichiarato di voler partecipare.
La Corte, ritenendo inammissibili i motivi di ricorso proposti, che censuravano le ragioni di sicurezza ed ordine pubblico poste alla base del provvedimento impugnato, ha affermato che: “Il giudice è quindi tenuto, nell’eseguire il controllo sul provvedimento prefettizio, a verificare la correttezza del giudizio prognostico, dal momento che rappresentare una «minaccia» significa costituire un pericolo; non si reprime in questo caso un fatto illecito già verificatosi, ma si previene il suo (probabile) verificarsi. Il giudizio è scisso dalla sussistenza (o meno) di precedenti penali, ma fondato sui fatti ritualmente introdotti dalle parti, dovendosi compiere un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita, indicativi della minaccia rappresentata dal soggetto per i diritti fondamentali della persona o per l'incolumità pubblica (Cass. n. 25872 del 23/09/2021).
Nel provvedimento impugnato vi è stata una valutazione in punto di fatto non solo delle idee politiche del soggetto, ma dei comportamenti precedentemente tenuti, mettendoli in relazione al tipo di evento a cui egli intendeva partecipare; evento che pur non prevedendo una manifestazione pubblica era tuttavia di natura politica e riguardante tematiche sensibili (la remigazione) connesse ai comportamenti tenuti dal soggetto e ritenuti destabilizzanti e provocatori, anche se all’epoca non penalmente sanzionati. La circostanza che il raduno fosse lecito nulla toglie al fatto che si possano valutare comportamenti illeciti o comunque destabilizzanti che sono stati tenuti in relazione a quei temi di cui si occupava il raduno; il fattore di rischio, messo bene in evidenza nella motivazione del Tribunale, non sono le idee politiche in sé considerate, ma come queste idee politiche vengono manifestate all'esterno e in quali occasioni. È legittimo trarre dai comportamenti già tenuti da un soggetto, valutati nel contesto della sua personalità così come manifestata oggettivamente all'esterno, una prognosi di rischio di reiterazione. E la valutazione è stata fatta alla attualità, in ordine al rischio concreto e attuale che in quella tipologia di manifestazione si ripetessero comportamenti provocatori e che avrebbero potuto generare problemi di ordine pubblico. I parametri della norma secondo i quali si deve tener conto dei comportamenti e del pericolo concreto e attuale sono stati quindi rispettati; quanto al resto si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non è ammessa la revisione. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso”.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, in collaborazione con EUAA – Agenzia dell’Unione Europea per l’Asilo, Rassegna tematica della giurisprudenza della Corte di Cassazione – Protezione internazionale e complementare, espulsione, allontanamento e trattenimento (maggio-giugno 2026), a cura di Martina Flamini, Julia Hasani, Eugenia Pompei, Tecla Presezzi, Carmen Rosa. Testo riportato fedelmente. Ufficio del Massimario / EUAA – Portale del Massimario.
Rassegna di riferimento
Nota della Redazione
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