Espulsione dello straniero: la delega alla sottoscrizione e la vita familiare vanno verificate in concreto (Cass. civ. Sez. 1 n. 9957 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di espulsione dello straniero non è invalido quando sia sottoscritto da un funzionario delegato dal prefetto, senza che nell’atto sia menzionata la delega, purché la delega sussista e sia anteriore all’adozione del provvedimento. Grava sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una lingua veicolare da parte del destinatario, quale elemento costitutivo della facoltà di notifica in detta lingua. Il divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 ha valenza di norma protettiva generale, sicché il giudice di pace deve sempre valutare il rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare. In tema di protezione complementare, la condanna per i reati di cui all’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 non determina alcun automatismo ostativo, dovendo la pericolosità essere accertata in concreto e all’attualità.
Il Fatto
Il giudice di pace di Salerno rigettava l’opposizione proposta da un cittadino cinese avverso il decreto di espulsione emesso dal prefetto. Il ricorrente lamentava, tra l’altro, la sottoscrizione del provvedimento da parte di un funzionario non munito del rango di viceprefetto vicario, l’omessa traduzione dell’atto nella propria lingua, l’omessa comunicazione prevista dall’art. 27 T.U.I. e la mancata considerazione dei propri legami familiari in Italia, essendo ivi residente da circa vent’anni, coniugato e padre di due figli minori.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo, relativo alla delega alla sottoscrizione. Richiamato il principio per cui il decreto non è invalido se firmato da un funzionario delegato, quand’anche la delega non sia menzionata nell’atto, la Cassazione ha rilevato che nella specie non era dato sapere se la delega fosse stata effettivamente emessa e se fosse anteriore all’adozione del provvedimento, attesa l’incompletezza dei documenti prodotti nel giudizio di merito e l’assenza di indicazioni da parte del giudice di pace circa la fonte della propria conoscenza.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che l’accertamento della conoscenza della lingua nella quale il provvedimento è tradotto compete al giudice di merito, il quale deve valutare gli elementi probatori, incluse le dichiarazioni rese nel foglio-notizie. Nel caso di specie, il giudice di pace aveva accertato la conoscenza della lingua italiana, circostanza che non poteva essere superata dalla mera indicazione, da parte dell’interessato, della lingua cinese quale lingua preferita per le notifiche.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la doglianza riferita alla mancata comunicazione di cui all’art. 27 T.U.I. non afferiva alle ragioni dell’espulsione, fondate sull’irregolarità dell’ingresso e sulla mancanza del permesso di soggiorno, e non coglieva pertanto la ratio decidendi della decisione impugnata.
Il quinto motivo è stato, infine, accolto. La Corte ha richiamato il principio per cui il divieto di espulsione previsto dall’art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998 opera anche nel giudizio di opposizione ex art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, imponendo al giudice di prendere specificamente in esame la natura e l’effettività dei legami familiari, la durata del soggiorno e i legami con il paese d’origine. Nella specie, il giudice di pace aveva omesso ogni esame della situazione familiare allegata, limitandosi a richiamare i precedenti penali come elementi legittimanti l’espulsione, senza verificare la sussistenza di una pericolosità attuale in un bilanciamento complessivo degli interessi. In accoglimento del primo e del quinto motivo, l’ordinanza è stata cassata con rinvio al giudice di pace in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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