L’azione di responsabilità nella s.r.l. richiede sempre la presenza della società in giudizio (Cass. civ. Sez. I n. 3183 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità contro gli amministratori, esercitata dal socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., richiede sempre la presenza della società, sussistendo un litisconsorzio necessario con il socio eventualmente singolo attore, poiché è direttamente la società, e non il socio, che beneficia dell’accoglimento dell’azione, giacché quest’ultimo può beneficiarne solo di riflesso, in termini di tutela e valorizzazione della sua partecipazione al capitale, ma mai in via diretta attraverso l’apprensione della somma eventualmente liquidata a titolo risarcitorio, che è destinata obbligatoriamente a confluire nel patrimonio della sola società. (Rv. 677597-01)
L’azione di responsabilità sociale promossa contro amministratori e sindaci di società di capitali ha natura contrattuale, per cui l’attore è sottoposto all’onere di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre sul convenuto incombe l’onere di dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso alla sua condotta, fornendo la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi imposti. (Rv. 677597-02)
In caso di agente costituito in forma di società commerciale, il credito per indennità di fine rapporto costituisce un introito che, una volta contabilizzato, entra a far parte del patrimonio sociale, non sussistendo, pertanto, un diritto del socio a vedersi segregare una parte dell’attivo al fine di vedere soddisfatti i propri diritti connessi alla (futura e ipotetica) liquidazione, totale o parziale, della propria partecipazione sociale. (Rv. 677597-03)
Il Fatto
L’ex amministratore e socio di una s.r.l. agente di assicurazione otteneva dal Tribunale di Palermo la condanna della società a pagargli l’indennità di fine mandato agenziale, ma veniva a sua volta condannato, sulla riconvenzionale della società, a restituire oltre 155.000 euro per la risoluzione del contratto di collaborazione. La Corte d’appello di Palermo confermava: la società era legittimata ex art. 2476 c.c. ad agire in responsabilità; dalle prove emergeva la distrazione di somme sociali tramite bonifici e un assegno a proprio favore, contabilizzati come generiche “anticipazioni”; tale mala gestio giustificava il recesso dal contratto di consulenza; l’indennità versata dalla compagnia spettava per intero alla società, data l’alterità tra società e soci. L’ex amministratore ha proposto ricorso con undici motivi; la società ha resistito.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi, sulla qualificazione della riconvenzionale come azione di responsabilità e sulla legittimazione della società, sono inammissibili per mancanza di appello incidentale ex art. 343, comma 2, c.p.c.: il Tribunale aveva respinto le eccezioni e si era formato il giudicato interno (Cass. S.U. n. 24172/2025: il vizio processuale non impugnato si converte in motivo di gravame e resta precluso).
La censura sulla legittimazione è comunque infondata. Riprendendo Cass. n. 17493/2018, la Corte osserva che il potere di ciascun socio di agire ex art. 2476, comma 3, c.c. deriva dalla struttura personalistica della s.r.l. dopo la riforma del 2003, ma si tratta pur sempre di un’azione sociale: la condanna rifluisce nel patrimonio sociale, la società può rinunciare e transigere. La società deve quindi sempre essere presente in giudizio, come attrice o come litisconsorte necessaria del socio. La questione sulla delibera di ratifica è nuova.
Il quinto motivo non si confronta con la ratio decidendi: l’azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale (Cass. n. 2975/2020), sicché l’attore prova le violazioni e il nesso causale, mentre l’amministratore deve dimostrare l’osservanza dei propri doveri; qui non aveva giustificato bonifici e assegno. Sesto e settimo motivo sono inammissibili: il primo chiede un riesame delle prove (Cass. S.U. n. 8053/2014); il secondo perché il giudicato esterno va provato con la sentenza e la relativa attestazione nel grado di merito, non in cassazione.
Sul trattamento di fine mandato il credito spetta all’agente costituito in forma societaria (Cass. S.U. n. 27986/2013): l’introito, una volta contabilizzato, entra nell’attivo e il socio non ha diritto a vedersene “segregata” una parte. L’azione di ingiustificato arricchimento manca della residualità. Il ricorso è rigettato, con spese e doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.