Il termine lungo annuale si applica ai giudizi pendenti e il ricorso tardivo è inammissibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 11974 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine lungo per l’impugnazione di una sentenza non notificata, ai sensi dell’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., resta disciplinato dalla formulazione anteriore alla legge n. 69/2009 per i giudizi instaurati prima della sua entrata in vigore, con la conseguenza che la decadenza opera decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il decorso del termine annuale è soggetto alla computazione civile ex nominatione dierum e alla sospensione feriale. La proposizione del ricorso oltre tale termine ne determina l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio, e legittima la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell’art. 385, comma 4, cod. proc. civ., norma applicabile ratione temporis ai giudizi instaurati prima dell’abrogazione.
Il Fatto
Una fondazione politica aveva ottenuto, in primo grado, il riconoscimento del diritto esclusivo su una denominazione, un acronimo e un emblema, con conseguente inibizione all’uso in capo a un’associazione concorrente e ai suoi esponenti. La sentenza di primo grado, riformata in appello, era stata poi cassata dalla Suprema Corte con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, che, in sede di rinvio, aveva respinto l’appello originariamente proposto dai soccombenti e confermato integralmente la pronuncia di prime cure.
Avverso tale sentenza, non notificata, l’associazione soccombente e il suo legale rappresentante, anche in proprio, proponevano ricorso per cassazione, affidandolo a sei motivi. La fondazione controricorrente eccepiva pregiudizialmente l’inammissibilità del ricorso per intervenuta tardività.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto superfluo verificare l’integrità del contraddittorio, come richiesto dal Pubblico Ministero, poiché il ricorso si presentava prima facie inammissibile, potendo trovare applicazione il principio, sancito anche dalle Sezioni Unite n. 8774 del 2021, che impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ., di evitare comportamenti che ostacolino la sollecita definizione del processo, quali quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali.
Esaminata l’eccezione di tardività, la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata era stata pubblicata il 7 febbraio 2022 ed era rimasta non notificata. Poiché il giudizio di primo grado era stato instaurato con citazione notificata il 17 maggio 2006, anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 69/2009, l’art. 58, comma 1, di tale legge imponeva l’applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. nel testo vigente prima della riforma, che prevedeva un termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza.
La Corte ha precisato che il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza e non dalla comunicazione del deposito alla parte costituita, essendo rilevante il momento in cui la sentenza risulta conoscibile. Ha altresì ricordato che, per i termini annuali, si applica la computazione civile ex nominatione dierum, come stabilito dagli artt. 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 4, cod. civ. Nella specie, il termine di un anno dalla pubblicazione, maggiorato della sospensione feriale, era spirato il 10 marzo 2023, mentre il ricorso era stato notificato solo il 21 agosto 2024, risultando quindi tardivo.
La Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ., atteso che la sentenza impugnata dava atto della costituzione in giudizio di tutte le parti, con fede privilegiata non contestata. Ha infine dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma equitativamente determinata in € 6.000,00 ai sensi dell’art. 385, comma 4, cod. proc. civ., ravvisando la colpa grave nella condotta della parte che aveva proposto l’impugnazione ben oltre il termine, determinando un ingiustificato aggravamento del sistema giurisdizionale.
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Nota della Redazione
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