Inammissibilità del vizio motivazionale per fatto processuale e doppia conforme (Cass. civ. Sez. 1 n. 4678 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non può essere riferito a un fatto processuale ma solo a un fatto storico, che il ricorrente ha l’onere di indicare in modo specifico, spiegando anche in che senso il suo esame avrebbe portato a una decisione diversa da quella impugnata. La censura motivazionale che si risolve in una nuova valutazione delle risultanze probatorie è inammissibile, poiché il ricorso per cassazione non costituisce un terzo grado di giudizio. Nelle ipotesi di c.d. doppia conforme, il motivo per omesso esame di un fatto decisivo richiede l’allegazione della divergenza delle ragioni di fatto che giustificherebbe il ricorso al motivo. È altresì inammissibile la censura rivolta a un’ordinanza interlocutoria, in quanto estranea alla decisione impugnata.
Il Fatto
La società contribuente aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal Consorzio per il pagamento di una somma a saldo di forniture di prodotti zootecnici, allegando di aver effettuato numerosi pagamenti non considerati dal creditore nella quantificazione del residuo credito. Il Tribunale, sulla base della CTU espletata, aveva respinto l’opposizione e confermato il decreto.
La Corte d’Appello aveva integralmente confermato la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, incentrati prevalentemente sulla presunta errata valutazione delle risultanze probatorie e sulla mancata considerazione di ordinanze istruttorie emesse nel corso del giudizio di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli tutti inammissibili con motivazioni distinte ma convergenti. Quanto al primo e al secondo motivo, concernenti l’omesso esame di un fatto decisivo, la Corte ha rilevato che la censura era stata dedotta in relazione a elementi di natura processuale — le ordinanze istruttorie che avevano respinto la richiesta di provvisoria esecuzione — e non già rispetto a un fatto storico. Tale impostazione è stata ritenuta del tutto estranea al paradigma normativo invocato, che richiede l’indicazione specifica di un fatto storico e la dimostrazione della sua decisività.
La Corte ha inoltre ribadito che, trattandosi di decisione resa in esito a c.d. doppia conforme, il ricorrente avrebbe dovuto allegare la divergenza delle ragioni di fatto che giustificassero il ricorso al motivo di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., onere non assolto. Il secondo motivo è stato altresì ritenuto inammissibile perché la censura era rivolta a un’ordinanza interlocutoria, estranea alla decisione impugnata.
Il terzo e il quarto motivo, pur nella diversità delle formule doglianze, sono stati ricondotti a un comune denominatore: la richiesta di una nuova valutazione delle risultanze probatorie e dell’accertamento contabile operato dal CTU, attività preclusa al giudice di legittimità. La Corte ha precisato che l’inammissibilità discende dalla mancata specifica illustrazione dei passaggi argomentativi della pronuncia impugnata e dalla genericità delle censure, che non consentono di individuare il fatto storico decisivo il cui esame sarebbe stato omesso.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, con integrale conferma della sentenza impugnata. Nessuna pronuncia è stata assunta sulle spese, essendo rimasta intimata la controparte, mentre è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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