Ritardo nei pagamenti: i 40 euro forfettari spettano per ogni azione di recupero, non per ogni fattura (Cass. civ. Sez. I n. 3324 del 14.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ritardo nel pagamento delle transazioni commerciali, il risarcimento del danno previsto dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 231 del 2002, nella misura forfettaria di 40 euro, è dovuto in ragione della singola azione promossa del creditore e diretta ad ottenere il soddisfacimento del credito e non in ragione delle singole fatture emesse in relazione alla medesima prestazione. (Rv. 677509-01)
Il Fatto
Una banca, cessionaria dei crediti vantati da alcuni fornitori di energia elettrica verso un Comune lombardo, aveva agito per il pagamento delle fatture e degli accessori. Il giudice di primo grado aveva negato una parte delle pretese e la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della banca per difetto di prova su quattro punti: la decorrenza degli interessi di mora dalla scadenza delle singole fatture anziché dalla domanda; gli interessi sulla sorte capitale pagata in ritardo; gli interessi fatturati con una nota di accredito; l’importo forfettario di 40 euro per ciascuna fattura invece che per ogni singola azione.
La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi. I primi tre denunciavano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva omesso di esaminare documenti decisivi che provavano le scadenze delle fatture e gli elementi di calcolo degli interessi, non contestati dal Comune. Il quarto motivo denunciava la violazione dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 e della direttiva 2011/7/UE. Il Comune ha resistito con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili in blocco. La Corte ha ricordato che la violazione dell’art. 115 c.p.c. è denunciabile solo se il giudice ha dichiarato di non dover osservare la regola o ha giudicato su prove non introdotte dalle parti; quella dell’art. 116 solo se ha disatteso il principio della libera valutazione; quella dell’art. 2697 c.c. solo se ha invertito l’onere della prova. Le censure della banca investivano invece il concreto apprezzamento delle risultanze istruttorie, nell’errata convinzione che il giudizio di cassazione sia una terza istanza di merito.
Il quarto motivo è stato respinto nel merito. L’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 riconosce al creditore, senza necessità di costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno, salva la prova del maggior danno comprensivo dei costi di assistenza per il recupero. Secondo la Corte, riconoscere la somma per ogni fattura tradirebbe lo spirito della norma, che rafforza la tutela già accordata dagli interessi di mora dell’art. 5: il creditore, già protetto, otterrebbe una condizione di privilegio irrazionale e potenzialmente abusiva, potendo frazionare il prezzo della stessa fornitura in più documenti fiscali. A fronte di un’attività di recupero unitaria, un indennizzo per ciascuna fattura contrasta con la lettera della direttiva («risarcimento dei costi di recupero sostenuti dal creditore») e del decreto («costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte») e con le finalità indicate dalla Corte di giustizia UE nella sentenza 13 settembre 2018, causa C-287/17.
La Corte ha quindi affermato il principio per cui il risarcimento ex art. 6 d.lgs. n. 231/2002 è dovuto in ragione di ogni singola azione promossa dal creditore per il soddisfacimento del credito e non in ragione della singola fattura emessa per la medesima prestazione. La sentenza impugnata si era attenuta a questa regola. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della banca alle spese (3.200 euro oltre accessori) e doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
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