Incarico di direzione di struttura sanitaria complessa: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Puglia n. 991 del 01.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura selettiva per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa, disciplinata dall’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502/1992, anche nel testo novellato dall’art. 20 della legge n. 118/2022, non integra un concorso in senso tecnico, né una progressione verticale. L’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale rientra tra quelli del privato datore di lavoro di cui all’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, con conseguente inapplicabilità dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001 ai fini del riparto di giurisdizione. La modifica normativa, eliminando la discrezionalità del direttore generale, ha introdotto un vincolo stringente in funzione di tutela di interessi pubblicistici, ma non ha mutato la natura privatistica dell’incarico. Le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Fatto
Un dirigente medico, in servizio presso l’U.O.C. di Urologia del P.O. di Molfetta, ha partecipato all’avviso pubblico indetto dalla ASL per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Urologia del medesimo presidio. All’esito della procedura selettiva, la Commissione di esperti ha formulato una graduatoria che vedeva il ricorrente collocato al secondo posto. Con deliberazione del Direttore generale, l’incarico è stato conferito al candidato primo classificato.
Il candidato non vincitore ha impugnato gli atti della procedura dinanzi al TAR, deducendo plurimi vizi di legittimità. Nel giudizio, sia l’Azienda sanitaria sia il controinteressato hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, questione sulla quale è nel frattempo intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 3868 del 20.02.2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, condividendo l’orientamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite n. 3868 del 20.02.2026, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario come autorità munita di giurisdizione.
Il Collegio ha richiamato la distinzione, propria dell’impiego pubblico contrattualizzato, tra l’acquisto della qualifica di dirigente, che avviene tramite concorso pubblico, e il successivo conferimento dell’incarico dirigenziale, che è a termine e si innesta su un rapporto di lavoro già costituito. La dirigenza sanitaria è articolata in un ruolo unico e unico livello, sicché l’attribuzione dell’incarico di struttura complessa non configura una progressione verticale con novazione oggettiva del rapporto.
La circostanza che la selezione sia aperta anche a candidati esterni non muta la natura della procedura, posto che il presupposto per l’attribuzione dell’incarico rimane il superamento del concorso pubblico per l’immissione nel ruolo della dirigenza sanitaria. La morfologia del ruolo unico impedisce di configurare l’incarico come progressione di carriera qualitativamente diversa.
La Corte ha quindi concluso che la novella del 2022, pur avendo eliminato la discrezionalità del direttore generale nell’attribuzione dell’incarico, non ha determinato l’attrazione della procedura selettiva nell’ambito del concorso in senso tecnico. Il vincolo di nomina del candidato primo in graduatoria costituisce un limite alla discrezionalità datoriale, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che si traduce nell’esercizio di un potere privatistico.
L’atto di conferimento rientra pertanto tra quelli del privato datore di lavoro, con applicazione della tutela giurisdizionale del giudice del lavoro, che può adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Il TAR ha infine compensato le spese di lite, in ragione della peculiarità della questione di giurisdizione risolta solo con l’intervento delle Sezioni Unite.
Nota della Redazione
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