Inerzia sul rilascio dell’autorizzazione unica per gli impianti di accumulo “stand alone” (TAR Puglia n. 979 del 25.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mancata convocazione della Conferenza di servizi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e il mancato rispetto del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento unico di cui all’art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003, configurano gli estremi del silenzio inadempimento. I termini ivi previsti sono perentori e la loro violazione, in assenza di una valida causa giustificatrice, determina l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione, la quale è conseguentemente tenuta a concludere il procedimento autorizzativo avviato a istanza di parte.

Il Fatto

La società ricorrente, avendo presentato in data 23 dicembre 2024 istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico “stand alone” di potenza pari a 130 MW, nonché per le opere connesse, si doleva dell’inerzia serbata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Nonostante i solleciti inviati nel febbraio e marzo 2025, l’Amministrazione non aveva provveduto a convocare la Conferenza di servizi né a concludere il procedimento. La società adiva quindi il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per la condanna dell’Amministrazione a dare impulso al procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nel richiamare la disciplina di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, ne evidenzia i connotati di celerità e concentrazione, sottolineando l’atteggiamento di favore per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, qualificato quale principio fondamentale della legislazione statale. In tale quadro, ogni atteggiamento dilatorio delle Amministrazioni procedenti si pone in contrasto con la norma, la quale prescrive che la Conferenza di servizi sia convocata entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e che il procedimento unico sia concluso entro un termine massimo, che nel caso di specie, non ricorrendo le procedure di valutazione ambientale, è pari a sessanta giorni.

Il Tribunale ritiene che i termini in questione abbiano natura perentoria. Nel caso esaminato, l’Amministrazione non ha provveduto alla convocazione della Conferenza di servizi nel termine prescritto, né ha concluso il procedimento nel successivo termine di sessanta giorni, persistendo una situazione di inerzia. Tale comportamento integra gli estremi del silenzio inadempimento, ricorrendo tutti i presupposti: l’inutile decorso del termine per provvedere, l’esistenza di un obbligo di provvedere e l’interesse della ricorrente alla definizione del procedimento.

Il TAR accoglie quindi il ricorso e sancisce l’obbligo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica di concludere il procedimento autorizzativo, avviato a istanza della parte privata, nel termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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