Responsabilità per abbandono di rifiuti e onere probatorio della colpa del proprietario (TAR Puglia n. 947 del 29.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità del proprietario del fondo per l’abbandono di rifiuti da parte di terzi si configura solo in presenza di una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito. L’onere di provare tale condotta grava sull’amministrazione, che deve dimostrare la prevedibilità dell’evento attraverso elementi indiziari specifici, quali la ricorrenza di eventi analoghi pregressi o la permanenza prolungata dei rifiuti. La mera inerzia del proprietario non è sufficiente a fondare l’ordine di bonifica, né possono assumere rilievo indiziario generico circostanze quali la presenza di vegetazione, l’ubicazione del fondo o la mancata adozione di sistemi di videosorveglianza.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Sindaco aveva ordinato la bonifica del proprio fondo agricolo, ove ignoti avevano abbandonato rifiuti consistenti in ecoballe. L’amministrazione riteneva la proprietaria responsabile per non aver impedito l’accesso ai terzi, addebitandole la scorretta manutenzione della vegetazione perimetrale, la presenza di un lucchetto spesso trovato aperto e l’assenza di guardiania fissa.

La società deduceva che l’abbandono era avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 giugno 2024, dopo la forzatura del cancello regolarmente chiuso. Il fatto era stato immediatamente denunciato ai Carabinieri Forestali e l’area era stata posta sotto sequestro penale. La ricorrente aveva inoltre attivato un servizio di vigilanza, che aveva sventato un secondo tentativo di abbandono nella notte successiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando il quadro normativo di cui all’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, che configura la responsabilità del proprietario come responsabilità per fatto proprio colpevole, secondo i canoni della rimproverabilità personale.

La giurisprudenza citata dal TAR richiede, per estendere l’obbligo di bonifica al proprietario, la prova di una condotta di agevolazione colposa degli autori materiali dell’illecito. L’onere probatorio è così precisato: l’amministrazione deve dimostrare la prevedibilità dell’evento, desumibile da elementi indiziari quali l’abituale frequentazione dell’area, eventi analoghi pregressi, avvisi o diffide ricevuti, ovvero la permanenza prolungata e il progressivo accumulo dei rifiuti.

Nel caso di specie, il Collegio ha ritenuto che l’evento fosse stato improvviso e isolato. La condotta della ricorrente — frequentazione assidua del fondo in ristrutturazione, immediata denuncia all’autorità giudiziaria e attivazione della vigilanza notturna — escludeva ogni profilo di negligenza.

Quanto agli elementi indiziari addotti dall’amministrazione, la presenza di vegetazione perimetrale e le risultanze fotografiche tratte da Google Maps in un arco temporale esteso non sono state considerate indici di negligenza. Il Collegio ha precisato che la recinzione costituisce una mera facoltà del dominus e che l’installazione di un sistema di videosorveglianza, per gli elevati costi di acquisto e manutenzione, non rientra nell’onere di tutela della res esigibile dal proprietario, in assenza di segnali pregressi di rischio.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza impugnata e compensazione delle spese per la presenza di contrasti giurisprudenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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