Riesercizio del potere valutativo e insindacabilità della discrezionalità tecnica (TAR Puglia n. 949 del 30.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento giurisdizionale del punteggio attribuito a un’offerta per difetto di motivazione, l’Amministrazione è tenuta a procedere a una nuova valutazione, non essendo l’azione amministrativa circoscritta a una mera integrazione motivazionale della precedente determinazione. Il giudicato di annullamento demanda alla Commissione di gara il riesercizio del potere valutativo con obbligo di puntuale esplicitazione delle ragioni, potendo l’esito essere anche diverso da quello originario. Il giudizio tecnico così rinnovato è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di vizi macroscopici di travisamento, illogicità o irragionevolezza manifesta, non potendo il giudice sostituire una propria valutazione opinabile a quella dell’organo tecnico. Le deduzioni difensive svolte dall’Avvocatura dello Stato in un precedente giudizio non hanno efficacia vincolante in sede di riedizione del potere amministrativo, né valore confessorio, non essendo riferibili alla volontà sostanziale dell’Amministrazione.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di valorizzazione dell’area delle ex caserme di Bari, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della prima valutazione, era risultato aggiudicatario un raggruppamento concorrente, mentre la società ricorrente si era classificata seconda.

Con sentenza del Tribunale amministrativo, confermata dal Consiglio di Stato, era stato annullato il punteggio attribuito alla ricorrente per il sub-criterio qualitativo “A.2”, con salvezza della sua rideterminazione. In sede di rinnovazione, la Commissione aveva attribuito un punteggio notevolmente inferiore, determinando la nuova aggiudicazione in favore del raggruppamento controinteressato. Avverso tale esito, la società ricorrente proponeva ricorso per violazione del giudicato e per difetto di motivazione, mentre il controinteressato spiegava ricorso incidentale volto all’esclusione della ricorrente dalla gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto rilevato come la sentenza di annullamento non avesse affatto circoscritto l’azione amministrativa a una mera integrazione motivazionale, avendo piuttosto fatto espressamente salva la rideterminazione del punteggio con puntuale relativa esplicitazione, all’esito di un compiuto riesercizio del potere valutativo rimesso alla Commissione giudicatrice.

La sentenza ha quindi escluso che le argomentazioni difensive dell’Avvocatura erariale, formulate nel precedente giudizio, potessero assumere efficacia vincolante in sede di riedizione del potere. Tra l’Amministrazione, titolare del rapporto sostanziale, e il patrocinatore erariale sussiste una netta dissociazione: le deduzioni processuali restano mere tesi difensive, prive di qualsivoglia valenza conformativa nei confronti della successiva azione amministrativa.

Quanto al merito della rinnovata valutazione, il Tribunale ha ribadito che il giudizio della Commissione costituisce espressione di discrezionalità tecnica insindacabile nel merito, salvo che emergano profili di palese inattendibilità o abnormità. La verifica condotta ha evidenziato che i dati oggettivi emersi dalla documentazione presentata dalla ricorrente – quali i tempi di esecuzione prolungati, la mancata conformità ai criteri ambientali minimi e l’assenza di standard energetici – non rendevano implausibile la valutazione di insufficienza espressa dalla Commissione.

Il Collegio ha inoltre dichiarato tardive le censure relative al confronto tra le offerte e al punteggio dell’aggiudicatario, non essendo state proposte nel primo giudizio e risultando ormai cristallizzate le relative determinazioni. Ha infine dichiarato l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse, pur rilevando che i motivi ivi dedotti risultavano comunque inammissibili o infondati in quanto riferiti a note interlocutorie prive di valenza provvedimentale o a vicende non incidenti sulla posizione di concorrente non aggiudicatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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