Risarcimento del danno da mancata attribuzione di incarico ambulatoriale: il TAR dispone istruttoria sul trattamento economico e sugli emolumenti aliunde percepiti (TAR Puglia n. 937 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno conseguente all’annullamento di un provvedimento amministrativo, riassunto dinanzi al giudice amministrativo a seguito della declinazione di giurisdizione da parte del giudice ordinario, l’accertamento del danno patrimoniale da mancata attribuzione di un incarico richiede l’acquisizione di elementi istruttori specifici: il giudice deve disporre una relazione tecnica dell’amministrazione sul trattamento economico spettante per l’attività oggetto dell’incarico e richiedere al ricorrente chiarimenti sugli eventuali emolumenti aliunde percepiti nel medesimo periodo, al fine di quantificare correttamente il pregiudizio e di evitare una duplicazione di pagamenti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla deliberazione con cui l’A.S.L. di Foggia aveva attribuito a una terza controinteressata un incarico ambulatoriale di 19 ore settimanali. Il provvedimento era stato impugnato dalla ricorrente, che aveva ottenuto l’annullamento con sentenza del TAR, confermata in appello dal Consiglio di Stato. A seguito di tale esito, l’amministrazione aveva attribuito l’incarico alla ricorrente con decorrenza successiva.
La ricorrente aveva quindi proposto dinanzi al Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, una domanda di risarcimento dei danni per il mancato percepimento degli emolumenti relativi al periodo precedente all’attribuzione dell’incarico, oltre al danno curriculare. Il giudice ordinario, con sentenza, aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, rilevando che il TAR non aveva declinato la propria giurisdizione sulla pretesa risarcitoria, ma si era limitato a dichiarare l’inammissibilità della domanda per la mancata previa accertamento del diritto all’assegnazione delle ore. La ricorrente ha pertanto riassunto il giudizio dinanzi al TAR Puglia.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, preliminarmente, ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in tema di riassunzione e di riparto di giurisdizione, evidenziando come l’originaria declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria non implicasse una declinazione della giurisdizione, essendo stata pronunciata in ragione della mancata definizione del presupposto sostanziale rappresentato dall’accertamento del diritto all’assegnazione dell’incarico.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che, ai fini della decisione sulla domanda risarcitoria, fosse necessario acquisire elementi istruttori dirimenti. In particolare, occorre verificare l’entità del trattamento economico che sarebbe spettato alla ricorrente per lo svolgimento dell’incarico ambulatoriale nel periodo in contestazione, trattamento che non può essere determinato in via presuntiva ma richiede una specifica relazione dell’amministrazione sanitaria.
Sotto altro profilo, il Collegio ha rilevato la necessità di acquisire chiarimenti dalla ricorrente in merito a eventuali emolumenti aliunde percepiti nel medesimo periodo. Tale accertamento si rende indispensabile per evitare che il risarcimento si traduca in una duplicazione di redditi e per garantire una corretta quantificazione del danno, che deve essere commisurato esclusivamente alla perdita effettivamente subita. L’ordinanza istruttoria, pertanto, è stata disposta assegnando alle parti il termine di quarantacinque giorni per il deposito dei rispettivi incombenti, con fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione.
Nota della Redazione
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