Diniego SCIA per mancata istanza ex art. 80 T.U.L.P.S.: difetto di fumus boni juris (TAR Puglia n. 366 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di aggiornamento di una SCIA per l’esercizio di un parco divertimenti, fondato sull’omessa presentazione dell’istanza di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S., non è assistito dal requisito del fumus boni juris in sede cautelare, quando la determinazione impugnata si basa sull’assenza della verifica da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. L’onere di attivare il procedimento autorizzatorio è a carico dell’operatore economico, che non può dolersi delle conseguenze derivanti dalla propria inerzia.
Il Fatto
I ricorrenti, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di una società, gestivano un parco divertimenti in località -OMISSIS-. Essi avevano presentato una SCIA di aggiornamento della licenza per l’esercizio dell’attività e l’avvio della stagione 2026. Il Comune di Manfredonia, tuttavia, aveva adottato un provvedimento di diniego, notificato il 03.06.2026, fondato sull’omessa presentazione dell’istanza di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S.
Avverso tale determinazione, i ricorrenti proponevano ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Comune di Manfredonia si costituiva in giudizio per resistere. Alla camera di consiglio del 22 luglio 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., verificando la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora. All’esito della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, il Tribunale ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal prescritto requisito del fumus boni juris.
La determinazione gravata si fonda, infatti, su due elementi decisivi: l’omessa presentazione dell’istanza di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. e la conseguente assenza della verifica da parte della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Tale verifica costituisce un passaggio imprescindibile per l’esercizio di attività soggette a controllo di sicurezza e incolumità pubblica, come quella dei parchi divertimento.
Il Tribunale ha valorizzato la circostanza che l’onere di attivare il procedimento ricade sull’operatore economico: la mancata presentazione dell’istanza impedisce qualsiasi valutazione di merito sulla sussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività. In tale contesto, l’impugnativa non presenta elementi di fondatezza tali da giustificare la misura cautelare richiesta.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione in ragione della natura degli interessi coinvolti. L’istanza cautelare è stata, pertanto, respinta, con conseguente esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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