Revoca autorizzazione unica rifiuti: il tardivo invio della polizza fideiussoria non preclude la tutela cautelare (TAR Puglia n. 363 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, la sopravvenuta produzione di una polizza fideiussoria, la cui efficacia temporale sia decorrente da data antecedente all’adozione del provvedimento di revoca di un’autorizzazione amministrativa, costituisce elemento idoneo a fondare l’accoglimento dell’istanza di sospensione. Tale circostanza, pur se dedotta in un momento di poco successivo alla scadenza originariamente fissata, impone all’Amministrazione l’obbligo di procedere a un riesame del proprio provvedimento, al fine di valutare la sopravvenuta insussistenza dei presupposti che ne avevano giustificato l’adozione. La decisione cautelare non si spinge ad annullare l’atto, ma ne sospende l’efficacia, disponendo un termine per la rinnovazione dell’iter valutativo da parte dell’ente.

Il Fatto

Un imprenditore operante nel settore del recupero di rifiuti non pericolosi, con impianto sito nel Comune di Troia, era titolare di un’autorizzazione unica rilasciata ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. La Provincia di Foggia, con una nota del gennaio 2026, lo diffidava a presentare una idonea polizza fideiussoria, come prescritto dal provvedimento autorizzativo, comunicando contestualmente l’avvio del procedimento di revoca. Non avendo ricevuto riscontro, l’Amministrazione emanava una determinazione dirigenziale il 22 maggio 2026 con cui disponeva la revoca dell’autorizzazione. L’operatore, ritenendo il provvedimento illegittimo, proponeva ricorso, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti della revoca, assumendo di aver comunque adempiuto all’obbligazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Bari, ha incentrato la propria valutazione sulla circostanza di fatto relativa alla produzione della garanzia. È emerso che la polizza fideiussoria era stata effettivamente trasmessa, con efficacia decorrente dall’8 maggio 2026, data antecedente a quella di adozione del provvedimento di revoca. La comunicazione formale alla Provincia, effettuata tramite posta elettronica certificata, era invece avvenuta solo pochi giorni dopo l’emanazione del provvedimento.

Il Collegio ha ritenuto che tale sequenza temporale, lungi dal configurare una situazione di inadempimento consolidato, potesse essere valutata favorevolmente all’istante. L’efficacia retroattiva della garanzia, ancorandosi a un momento precedente alla revoca, neutralizzava il presupposto fattuale su cui l’Amministrazione aveva fondato la propria decisione. Non si trattava, pertanto, di un mero adempimento tardivo, ma di una regolarizzazione la cui portata sostanziale era idonea a superare il vizio dedotto, rendendo plausibile la fondatezza del ricorso nel merito.

La natura cautelare del giudizio non consentiva di addentrarsi in un esame approfondito delle questioni di diritto sollevate, ma era sufficiente a ravvisare i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha accolto l’istanza, disponendo la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e rimettendo alla Provincia il compito di riesaminare la propria determinazione entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione del merito del ricorso è stata, infine, fissata per l’udienza pubblica del 27 gennaio 2027, con riserva di pronuncia sulle spese della fase cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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