Ordinanza di messa in sicurezza di edicola cimiteriale: la qualità di avente causa non si presume dal rapporto di parentela (TAR Puglia n. 357 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La qualità di avente causa del concessionario di un suolo cimiteriale non si radica automaticamente in capo al parente del concessionario stesso, per il solo fatto del rapporto di parentela e in assenza di un concessionario designato. Il provvedimento che ordina al privato la messa in sicurezza di un manufatto cimiteriale richiede, a pena di illegittimità, la preventiva individuazione dell’effettivo destinatario dell’obbligo, da compiersi all’esito di adeguati accertamenti istruttori. In sede cautelare, la fondatezza del ricorso e il pregiudizio derivante dall’esecuzione dell’ordinanza giustificano la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava l’ordinanza n. 20 del 15 aprile 2026, con cui il Comune di Trinitapoli gli aveva ordinato la messa in sicurezza di un’edicola funeraria ubicata presso il nuovo cimitero comunale, ritenendolo avente causa della concessionaria del suolo, in assenza di un concessionario designato ai sensi dell’art. 9 del regolamento comunale.

Il provvedimento, adottato a tutela della pubblica e privata incolumità, si fondava esclusivamente sul rapporto di parentela tra il ricorrente e la concessionaria defunta. Il Comune non si costituiva in giudizio. Il ricorrente domandava la sospensione cautelare degli effetti dell’ordinanza, contestando la propria legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il TAR, adito in sede cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che il rapporto di parentela tra il ricorrente e la concessionaria del suolo cimiteriale non radica automaticamente in capo al primo la qualità di avente causa, pur in mancanza di un concessionario designato.

Il Collegio ha evidenziato che il Comune non ha eseguito accertamenti istruttori per individuare correttamente il destinatario dell’obbligo di messa in sicurezza, circostanza che inficia la legittimità dell’ordinanza impugnata, la quale presuppone l’esatta identificazione del soggetto obbligato a fronte della situazione di pericolo.

Quanto al periculum in mora, il Tribunale lo ha ritenuto sussistente in ragione del pregiudizio economico derivante dal costo della manutenzione e della messa in sicurezza del manufatto, nonché delle rilevanti conseguenze paventate dall’Amministrazione in caso di mancata spontanea esecuzione dell’atto.

Il Collegio ha pertanto accolto la domanda cautelare, sospendendo l’efficacia dell’ordinanza impugnata e compensando le spese della fase cautelare, con fissazione dell’udienza pubblica di merito per la trattazione della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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