Il requisito dell’abbandono funzionale dell’immobile esclude agevolazioni edilizie (TAR Puglia n. 346 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La lettura funzionale del requisito dell’abbandono di un immobile, rilevante ai fini dell’accesso a misure agevolative, non può fondarsi sulla mera esistenza di un atto amministrativo isolato e privo di significato sostanziale, quale una CILA presentata dal precedente proprietario. La presentazione di una CILA con lo scopo dichiarato di destinare l’immobile a propria abitazione principale, in coerenza con la causale del titolo di acquisto, attesta nel triennio rilevante l’esistenza di un interesse qualificato sul bene e di un’iniziativa di rifunzionalizzazione effettivamente avviata, seppure non portata a compimento, elementi incompatibili con la qualificazione dell’immobile come abbandonato. In sede cautelare, il pregiudizio derivante dal diniego di accesso all’agevolazione non presenta i caratteri della gravità e irreparabilità quando la parte ricorrente possa comunque far valere la propria posizione in sede di merito, anche attraverso il risarcimento del danno.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la comunicazione di inammissibilità della propria domanda di accesso alla misura agevolativa MiniPIA Turismo, codice pratica MPT001712, nonché il provvedimento definitivo di inammissibilità adottato dalla Regione Puglia. Il diniego si fondava sulla ritenuta non riconducibilità dell’immobile, oggetto dell’intervento agevolato, alla nozione di bene “abbandonato” richiesta dalla misura. Avverso tali atti la società proponeva ricorso con domanda cautelare di sospensione, sviluppando una prospettazione tesa a valorizzare la lettura funzionale dell’abbandono dell’immobile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella delibazione propria della fase cautelare, ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris. Il Collegio ha rilevato che la lettura funzionale dell’abbandono invocata dalla ricorrente non giova alla sua prospettazione: l’amministrazione ha evidenziato, senza specifica contestazione, che la CILA del 2023 era stata presentata dal precedente proprietario con lo scopo dichiarato di destinare l’immobile a propria abitazione principale, in coerenza con la causale del titolo di acquisto.
Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, attesta nel triennio rilevante l’esistenza di un interesse qualificato sul bene e di un’iniziativa di rifunzionalizzazione effettivamente avviata, seppure non portata a compimento. Ne deriva che la situazione non può essere qualificata come mera esistenza di un atto amministrativo isolato e privo di significato sostanziale, risultando pertanto incompatibile con la nozione di immobile abbandonato, anche nella sua accezione funzionale sostenuta dalla ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora, rilevando che il pregiudizio lamentato non presenta i caratteri della gravità e irreparabilità. Ove la ricorrente dimostrasse nel giudizio di merito la sussistenza dei requisiti per l’accesso all’agevolazione, esclusi in sede di delibazione sommaria, potrebbe far valere la propria posizione ai fini dell’accesso alle risorse destinate alla misura, ove ancora disponibili, ovvero avrebbe diritto al risarcimento del danno, dandone adeguata allegazione e prova.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha respinto la domanda cautelare, compensando le spese di lite in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
Nota della Redazione
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