Competenza sull’interdittiva antimafia e accessorietà degli atti applicativi (TAR Liguria n. 497 del 10.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Quando l’informazione interdittiva antimafia sia impugnata contestualmente agli atti applicativi adottati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dall’Autorità di polizia in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, soggetti a competenza funzionale del TAR Lazio-Roma ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater, cod. proc. amm., la competenza rimane del TAR nella cui circoscrizione ha sede la Prefettura che ha emanato l’interdittiva. L’informativa prefettizia non è atto presupposto, ma provvedimento immediatamente lesivo e direttamente impugnabile; il giudizio sull’atto applicativo è accessorio e, per effetto del rapporto di accessorietà, resta attratto nella competenza del giudice della causa principale. La prevalenza della competenza funzionale comporterebbe, per la medesima informativa, la possibile radicazione di giudizi davanti a TAR diversi, in contrasto con le esigenze di concentrazione e con il divieto di forum shopping. Sul piano sostanziale, il tentativo di infiltrazione mafiosa non coincide con il mero pericolo e si desume da indizi gravi, precisi e concordanti, valutati in prospettiva olistica e non atomistica.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva da anni una sala da gioco e risultava iscritta all’elenco dei soggetti autorizzati alla raccolta di gioco mediante apparecchi da intrattenimento (Albo RIES). Nel corso di un decennio la compagine sociale aveva intrattenuto rapporti economici con soggetti legati all’ambiente del gioco d’azzardo e, in alcuni casi, con persone condannate o segnalate anche per associazione di tipo mafioso.
In occasione della richiesta di rinnovo dell’iscrizione all’albo, l’Agenzia delle Dogane chiese alla Prefettura la comunicazione antimafia; la Prefettura adottò quindi una informazione interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011. Di seguito l’Agenzia disponeva la cancellazione dall’albo e la Questura revocava la licenza di polizia ex art. 88 TULPS. La società impugnò i tre provvedimenti davanti al TAR Liguria, senza istanza cautelare.
La Motivazione della Corte
Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del TAR adito, sostenendo che l’impugnazione congiunta degli atti applicativi in materia di giochi pubblici avrebbe dovuto radicare la causa davanti al TAR Lazio-Roma. Il Collegio respinge l’eccezione richiamando l’Adunanza Plenaria n. 17 del 2014, che ha ritenuto permanente la competenza del TAR della Prefettura anche in caso di impugnazione contestuale dei provvedimenti applicativi soggetti a competenza funzionale.
Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra atto presupposto e atto immediatamente lesivo: poiché l’informativa antimafia produce effetti preclusivi autonomi, il giudizio che la riguarda è principale e quello sull’atto applicativo è accessorio, con applicazione del rapporto di accessorietà. La soluzione opposta consentirebbe, sulla stessa interdittiva, di radicare giudizi davanti a TAR diversi, con violazione delle esigenze di simultaneus processus e dei principi degli artt. 24 e 111 Cost.
Nel merito il ricorso è infondato. Il Collegio enuclea i principi in materia: l’informazione interdittiva ha funzione preventiva e anticipa la reazione dell’ordinamento a fronte di un tentativo di infiltrazione ancora allo stadio iniziale. Il tentativo di infiltrazione ex art. 84, comma 3, del Codice non va confuso con il semplice pericolo, ma consiste nell’infiltrazione di soggetti mafiosi o contigui e presuppone l’assenza di un’adeguata barriera difensiva dell’impresa, con atteggiamento compiacente o anche solo soggiacente. La soglia probatoria non è quella penale, ma quella degli indizi gravi, precisi e concordanti, valutati in modo unitario.
Nel caso concreto l’elemento decisivo è il rapporto tra la società e i due coniugi entrati nel consiglio di amministrazione. Dopo il diniego questorile opposto a uno di essi per i reati ostativi dell’art. 11 TULPS, gli amministratori hanno comunque proseguito la collaborazione, ricorrendo alla nomina a consiglieri per affidare loro la gestione della sala. Tale condotta integra l’idoneità infiltrativa e dimostra una permeabilità all’influsso della criminalità organizzata. Il Collegio esclude che le clausole del contratto di affitto, mai eseguito perché risolto di diritto, valgano a dimostrare un controllo effettivo.
È infondato anche il motivo sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento: per le interdittive adottate prima della riforma del d.lgs. n. 152/2021, la giurisprudenza consolidata esclude l’obbligo del contraddittorio procedimentale. Le sopravvenienze favorevoli, infine, possono giustificare un aggiornamento del provvedimento, ma non incidono sulla valutazione delle circostanze esistenti alla data di adozione. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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