Ottemperanza alla carta del docente: cessazione della materia per tardivo pagamento (TAR Campania n. 1788 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il sopravvenuto adempimento dell’Amministrazione che assicuri l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più attuale la lesione dedotta. La circostanza che l’esecuzione del giudicato avvenga soltanto dopo la proposizione del ricorso non preclude la pronuncia, ma rileva sul piano delle spese. Le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, parametrato all’esito che il giudizio avrebbe avuto in difetto dell’adempimento tardivo. La condanna alle spese può essere disposta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, con distrazione, e comprende la rifusione del contributo unificato.
Il Fatto
La ricorrente aveva adito il giudice ordinario per ottenere il riconoscimento del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la c.d. carta del docente, per l’aggiornamento e la formazione professionale, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 2097/2023, aveva accolto la domanda, accertato il diritto e condannato l’Amministrazione al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, compensando le spese.
La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 2.1.2024 ed era passata in giudicato, come attestato dal certificato di cancelleria. Preso atto del perdurante inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di conformazione, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Costituitosi il Ministero dell’Istruzione e del Merito, la difesa erariale ha dato atto che in data 18.12.2025 erano stati corrisposti in favore della ricorrente tre voucher carta del docente, dell’importo unitario di euro 500,00, per complessivi euro 1.500,00. La ricorrente, con memoria del 15 ottobre 2026, ha quindi insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese per soccombenza virtuale, distrazione in favore dei procuratori antistatari e restituzione del contributo unificato.
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del giudizio di ottemperanza. La sentenza azionata è stata correttamente notificata all’Amministrazione, è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. L’azione era dunque ammissibile.
Nel merito, il Tribunale ha rilevato che la pretesa è stata soddisfatta dall’Amministrazione nelle more del giudizio. Ne ha tratto la sussistenza delle condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo venuta meno la ragione del contendere per soddisfazione integrale dell’interesse sostanziale della parte ricorrente.
Sul governo delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale: l’Amministrazione, che avrebbe perso il giudizio se non avesse adempiuto, sopporta le spese, parzialmente compensate al 50% in ragione della lieve complessità della causa. Le spese sono liquidate in euro 400,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15%, con rifusione del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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