Revoca del nulla osta e sopravvenienza di alloggio idoneo: rilievo delle sopravvenienze sananti (TAR Puglia n. 914 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di nulla osta al lavoro subordinato rilasciato ai sensi dell’art. 42 del DL n. 73/2022, la procedura che consente lo svolgimento dei controlli in un momento successivo al rilascio non esclude che, in sede di revoca, possano essere valutate le sopravvenienze sopravvenute rispetto alla domanda iniziale. La revoca può essere disposta solo se la violazione dei requisiti richiesti ab origine, come l’idoneità alloggiativa, sia perdurante e attuale. Detta interpretazione è coerente con l’art. 5, comma 5, primo periodo, del d.lgs. n. 286/1998, che esclude la revoca del permesso di soggiorno quando siano sopravvenuti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
Il Fatto
La società datrice di lavoro e il lavoratore straniero impugnavano il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Foggia aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per il decreto flussi 2024, a causa dell’inidoneità alloggiativa dell’immobile indicato nella domanda. Nel corso del procedimento, il datore di lavoro aveva prodotto un contratto di locazione relativo a un diverso immobile, ritenuto idoneo. La tesi dei ricorrenti era che, per la revoca, non fosse necessaria l’identità tra l’immobile indicato inizialmente e quello proposto successivamente a sanatoria, oggetto del certificato di idoneità alloggiativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nel dare continuità all’orientamento espresso dal Giudice d’appello in sede cautelare, ha preliminarmente ricostruito la portata dell’art. 42 del DL n. 73/2022. La norma ha ridotto, in via eccezionale, il termine per il rilascio del nulla osta da sessanta a trenta giorni, prevedendo la possibilità di esperire i controlli sugli elementi ostativi in un momento successivo, con la conseguente revoca del nulla osta e del visto al loro sopravvenuto accertamento. Tra questi controlli rientra la verifica della sussistenza di idonea documentazione relativa alla sistemazione alloggiativa, richiesta dall’art. 22, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998.
Il Collegio ha affrontato il quesito se, in caso di controllo successivo, l’esito debba essere determinato esclusivamente dalla documentazione allegata alla domanda iniziale o se possano rilevare anche le sopravvenienze. Il TAR ha aderito alla seconda opzione, osservando come la tesi restrittiva condurrebbe a ritenere applicabile l’istituto dell’annullamento d’ufficio, con la necessità di individuare ulteriori ragioni di pubblico interesse e di rispettare un termine ragionevole ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, elementi non previsti dalla speciale procedura di revoca. La particolare scansione procedimentale dell’art. 42, comma 2, citato consente, invece, un controllo postumo dei requisiti richiesti ab origine, ma la revoca può essere legittimamente disposta solo quando la violazione sia perdurante e attuale.
La conclusione è stata ritenuta coerente con i principi del d.lgs. n. 286/1998, il cui art. 5, comma 5, primo periodo, prevede che il permesso di soggiorno non sia revocato quando siano sopravvenuti nuovi elementi che ne consentano il rilascio o quando si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nel caso di specie, al momento dell’adozione della revoca, il lavoratore disponeva di un alloggio regolare, circostanza che ha condotto il Collegio ad annullare il provvedimento impugnato, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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