Sospensione interinale del diniego di nulla-osta al lavoro subordinato (TAR Puglia n. 335 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di archiviazione e revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, adottato per la mancata trasmissione del contratto di soggiorno firmato, è illegittimo se l’amministrazione non ha valutato l’effettivo e tempestivo caricamento del file sul portale ministeriale “Servizi ALI”. In presenza di un formale riscontro positivo del sistema informatico, l’archiviazione della pratica non può essere disposta automaticamente, ma richiede un’istruttoria approfondita. La domanda cautelare di sospensione dell’atto impugnato va accolta in via interinale quando dalla sua esecuzione possa derivare un danno grave ed irreparabile per il ricorrente. L’ordinanza di sospensione è subordinata all’acquisizione di una relazione chiarificatrice da parte dell’amministrazione.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia aveva disposto l’archiviazione della pratica e la conseguente revoca del nulla-osta al lavoro subordinato. L’amministrazione motivava il diniego sulla base della mancata trasmissione nei termini di legge del contratto di soggiorno firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. I ricorrenti contestavano tale assunto, deducendo di aver correttamente caricato il documento sul portale ministeriale “Servizi ALI” e di aver ricevuto conferma dell’invio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, esaminata la domanda cautelare, ha ritenuto necessario acquisire in via istruttoria una relazione che chiarisca l’effettivo e tempestivo caricamento del file contenente il contratto di soggiorno firmato sul portale ministeriale, nonché l’avvenuto rilascio di un formale riscontro positivo con la dicitura “documento inviato correttamente”. La questione centrale riguarda l’interpretazione dell’art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998, il quale disciplina l’obbligo di trasmissione del contratto di soggiorno da parte del datore di lavoro, la cui inosservanza può determinare l’archiviazione della pratica e la revoca del nulla-osta.
Il Collegio ha valorizzato la circostanza che il ricorrente abbia specificamente asserito di aver provveduto al caricamento del file nei termini previsti, ottenendo un riscontro positivo dal sistema informatico. Tale allegazione, se confermata in sede istruttoria, renderebbe illegittimo il provvedimento di archiviazione, fondato esclusivamente sulla presunta mancata trasmissione. La decisione del Giudice amministrativo si fonda pertanto sulla necessità di approfondire i fatti prima di pronunciarsi nel merito, evitando che un diniego fondato su un presupposto erroneo possa pregiudicare il diritto del ricorrente.
Il TAR ha, inoltre, ritenuto che nelle more del giudizio il ricorrente potrebbe subire un danno grave ed irreparabile, sicché ha accolto in via interinale la domanda di sospensione dell’atto impugnato. L’ordinanza ha disposto l’acquisizione della documentazione richiesta, fissando per la trattazione del ricorso la camera di consiglio del 14.10.2026. La sospensione interinale si configura come misura temporanea idonea a tutelare la posizione del ricorrente fino alla definizione del giudizio cautelare, subordinata all’esito dell’istruttoria ordinata dal Collegio.
Nota della Redazione
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