Transito in soprannumero e assegnazione a sede incompatibile: il riesame inottemperato conferma il fumus del militare non idoneo (TAR Puglia n. 332 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la mancata esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del riesame espressamente disposto con precedente ordinanza cautelare costituisce circostanza che conferma la fondatezza delle censure e la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile. Con riguardo al transito in soprannumero del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato, ex art. 930 d.lgs. n. 66/2010, l’assegnazione a una sede di servizio distante circa cento chilometri dalla residenza, in contrasto con il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera che ha controindicato l’impiego in mansioni esposte a stress psico-fisico intenso, integra i presupposti per la sospensione dell’efficacia del provvedimento, ai fini del riesame. L’accoglimento della domanda cautelare postula l’inottemperanza dell’Amministrazione all’ordine di rideterminarsi, con consequenziale conferma degli effetti del decreto cautelare monocratico fino all’esito del giudizio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, militare transitato in soprannumero nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 930 d.lgs. n. 66/2010, impugnava il decreto dirigenziale del 21 gennaio 2026, nella parte in cui lo assegnava alla sede di servizio del -OMISSIS- Stormo di -OMISSIS-, distante circa cento chilometri dal luogo di residenza. Il militare, affetto da una patologia che la Commissione Medica Ospedaliera aveva valutato come controindicante l’impiego in mansioni esposte a stress psico-fisico intenso, chiedeva l’annullamento del provvedimento e l’accertamento del diritto a essere assegnato a una sede raggiungibile in trenta minuti dalla residenza o comunque compatibile con le proprie condizioni di salute e familiari.
Nella precedente fase cautelare, con ordinanza del 16 aprile 2026, il Tribunale aveva accolto l’istanza, disponendo il riesame da parte dell’Amministrazione e sospendendo l’assegnazione alla sede contestata. Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2026, il ricorrente deduceva che l’Amministrazione non aveva dato esecuzione al disposto riesame.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR Puglia ha richiamato integralmente le ragioni già esposte nell’ordinanza cautelare del 16 aprile 2026, confermandole. Il Collegio ha ribadito che le censure proposte appaiono favorevolmente apprezzabili in ragione della particolare condizione di salute del ricorrente e delle peculiari limitazioni connesse alla patologia sofferta. Il Tribunale ha valorizzato la contraddittorietà tra il recepimento del giudizio della Commissione Medica Ospedaliera, che aveva controindicato l’impiego in mansioni esposte a stress psico-fisico intenso, e l’assegnazione a una sede distante circa cento chilometri dalla residenza, di per sé fonte di intenso stress psico-fisico.
Elemento dirimente è stato il rilievo che non risultava agli atti di causa l’adempimento dell’Amministrazione al riesame disposto con la precedente ordinanza cautelare. Tale inottemperanza ha consolidato il fumus boni iuris e ha confermato la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, attualizzando il periculum in mora in capo al ricorrente.
Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza cautelare, confermando gli effetti del decreto cautelare monocratico e dell’ordinanza cautelare già emanati, con sospensione dell’assegnazione alla sede contestata fino all’esito del giudizio di merito. Ha fissato l’udienza pubblica di trattazione del ricorso per il 16 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
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