Termine perentorio di trasmissione del contratto di soggiorno e archiviazione dell’istanza (TAR Puglia n. 882 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata trasmissione telematica del contratto di soggiorno entro il termine di quindici giorni dalla richiesta dello Sportello Unico per l’Immigrazione è causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998. Il termine ha natura perentoria e la sua inutile scadenza, imputabile al richiedente, legittima l’archiviazione dell’istanza quale definizione di improcedibilità. Il provvedimento di archiviazione, omologo al diniego, è vincolato e la sua adozione non richiede il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, né una motivazione analitica, essendo la conformità al dato normativo sufficiente a sorreggerne la legittimità.
Il Fatto
Una società, quale datore di lavoro, e tre cittadini stranieri, aspiranti dipendenti, impugnavano tre distinti provvedimenti del 17.05.2026 con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Foggia aveva archiviato le rispettive istanze di nulla osta al lavoro subordinato, per “mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente“.
Con due motivi di ricorso i ricorrenti deducevano la violazione delle garanzie partecipative per l’omesso preavviso di rigetto e l’erroneità del provvedimento, sostenendo l’irrilevanza della scadenza del termine, cadente di sabato, e la natura non perentoria del termine stesso. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura si costituivano affidando le proprie difese alla discussione orale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, premessa la non pacifica ammissibilità del ricorso per l’indimostrata identità delle posizioni fatte valere, ha respinto nel merito le censure, valorizzando in primo luogo il dato fattuale: nessuno dei tre contratti di soggiorno era stato mai trasmesso, senza che i ricorrenti avessero fornito prova dell’invocata impossibilità tecnica di inserimento sul portale, né tentato strumenti di trasmissione alternativi come la pec.
Quanto al termine di quindici giorni, il Collegio ha ritenuto che la formulazione letterale dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, che configura la mancata trasmissione come causa impediente il rilascio del permesso, imponga di qualificarlo come perentorio. Ha quindi escluso la rilevanza della proroga al primo giorno non festivo, osservando che l’astratta applicabilità dell’art. 155, terzo comma, cod. proc. civ. ai termini procedimentali non soccorre i ricorrenti, atteso che i contratti non sono stati mai più trasmessi in alcun modo.
La motivazione ha poi ricondotto l’archiviazione alla categoria della improcedibilità per impossibilità di concludere l’istruttoria, imputabile esclusivamente al richiedente, richiamando l’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso ex art. 2 legge n. 241/1990. Da ciò discende la natura vincolata del provvedimento di archiviazione, che esclude la necessità delle garanzie partecipative e rende la motivazione adottata, benché sintetica, corretta ed esaustiva.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite per la peculiarità e novità della vicenda.
Nota della Redazione
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