Giurisdizione del giudice ordinario sulle pretese dei privati erogatori di prestazioni assistenziali contro i Comuni (Cass. civ. Sez. 1 n. 6861 del 22.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali relative al ricovero di soggetti deboli, deve escludersi la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e deve affermarsi quella del giudice ordinario, atteso che le relative controversie non afferiscono a rapporti costituiti o modificati da provvedimenti amministrativi: i presupposti delle obbligazioni poste a carico dei Comuni sono stabiliti direttamente dalla legge e le prestazioni assistenziali sono configurate quali diritti delle persone che si trovano in stato di bisogno. Ne consegue che la posizione soggettiva dell’ente erogatore della prestazione ha natura di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che abbia declinato la giurisdizione del giudice amministrativo. In tema di spese di lite, la soccombenza può essere determinata anche da ragioni di ordine processuale, e la compensazione delle spese è legittima quando sia ancorata a specifiche circostanze della controversia, come il contrasto di orientamenti giurisprudenziali tra le corti.
Il Fatto
Un ente ospedaliero erogava prestazioni di ricovero a favore di una persona in stato di bisogno e chiedeva al Comune il pagamento delle relative rette, ottenendo un decreto ingiuntivo. Il Comune proponeva opposizione e il Tribunale dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo munito di giurisdizione il giudice amministrativo.
La Corte d’Appello, investita del gravame, accoglieva l’appello e dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale e compensando integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza il Comune proponeva ricorso per cassazione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la natura di interesse legittimo della posizione fatta valere dall’ente ospedaliero. L’ente resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale avverso il capo relativo alla compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale, con cui il Comune aveva denunciato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui, proprio alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, le controversie patrimoniali tra Comuni ed enti erogatori di prestazioni assistenziali per il ricovero di soggetti deboli non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, bensì in quella del giudice ordinario.
Il principio si fonda sulla constatazione che, in tali fattispecie, i presupposti dell’obbligazione del Comune sono stabiliti direttamente dalla legge e le prestazioni assistenziali sono configurate come diritti delle persone in stato di bisogno, sicché la situazione giuridica vantata dall’ente erogatore non è degradabile a interesse legittimo. La Corte ha quindi assorbito il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la medesima questione di giurisdizione.
Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne ha dichiarato parimenti l’inammissibilità, ritenendo legittima la compensazione delle spese disposta dalla Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno valorizzato la circostanza, specificamente indicata nella motivazione della sentenza impugnata, del contrasto tra l’orientamento del Consiglio di Stato e quello della giurisprudenza di legittimità in materia di giurisdizione, quale grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis.
La Corte ha infine compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, in ragione della reciproca soccombenza processuale, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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