Requisito tecnico minimo e sottomarche non iscritte E.T.R.T.O. nell’offerta (TAR Puglia n. 881 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del capitolato che richiede, per i prodotti oggetto di fornitura, l’iscrizione del marchio all’elenco E.T.R.T.O. può integrare un requisito tecnico minimo la cui equivalenza non è automaticamente ammessa per i prodotti di sottomarche non formalmente iscritte, ancorché riconducibili a marchi principali iscritti. In presenza di un contrasto tra le parti sull’effettiva rispondenza dell’offerta alla lex specialis, il giudice amministrativo può disporre approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare i profili tecnici garantiti dall’iscrizione e la loro assicurazione da parte dei prodotti offerti, verificando anche lo stato di esecuzione del contratto ai fini dell’eventuale declaratoria di inefficacia.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato alla gara indetta per l’affidamento della fornitura di pneumatici nuovi per il parco veicoli della stazione appaltante, che svolge il pubblico trasporto cittadino. La fornitura è stata aggiudicata all’unico altro partecipante, che aveva formulato un’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il capitolato speciale prevedeva che gli pneumatici dovessero recare marchi iscritti, alla data del bando, nell’elenco dei Tyres Full Members E.T.R.T.O. e prodotti in stabilimenti della Comunità Europea. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, deducendo che 46 pneumatici su 446 proposti dall’aggiudicataria appartenevano a marchi non formalmente iscritti all’ente, contestando quindi la conformità dell’offerta alla disciplina di gara.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la questione centrale riguarda la qualificazione della clausola del capitolato come requisito tecnico minimo, non suscettibile di equivalenza, e la conseguente necessità di valutare se l’offerta dell’aggiudicataria possa considerarsi conforme, avendo essa proposto sottomarche riconducibili a marchi principali iscritti all’E.T.R.T.O.

La società resistente ha difeso la legittimità dell’aggiudicazione, sostenendo che le sottomarche appartengono a marchi principali iscritti — rispettivamente Hankook e Linglong — e che i produttori applicano le medesime specifiche tecniche anche ai propri marchi secondari.

Il Tribunale, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio da espletarsi nel contraddittorio delle parti, ha chiesto di specificare: i profili tecnici garantiti dall’iscrizione all’E.T.R.T.O., l’eventuale consistenza esclusiva nell’adesione a standard dimensionali internazionali in unità millimetriche; l’omologazione dimensionale dei 46 pneumatici offerti; l’eventuale sussistenza di altri requisiti tecnici e la loro assicurazione da parte dei prodotti in questione.

Il Collegio ha inoltre disposto che la stazione appaltante chiarisca se la fornitura sia stata integralmente eseguita o se residuino parti non ancora fruite, elemento rilevante ai fini dell’eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto e del subentro della ricorrente. L’istruttoria è stata posta a carico di entrambe le parti, con deposito di documentati chiarimenti nel termine di venti giorni liberi dalla data dell’udienza di rinvio, fissata all’11.11.2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *