Revoca della perizia e interesse pubblico al riesame della sanatoria paesaggistica (TAR Sicilia n. 2165 del 10.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca in autotutela della perizia di stima posta a fondamento della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 presuppone un interesse pubblico al riesame, che sussiste quando sopravvengano nuovi abusi idonei a modificare la situazione di fatto. Tale interesse non consente tuttavia di travolgere la sanatoria già attestata da un precedente decreto non revocato, né di fondare il diniego direttamente sull’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003. L’amministrazione è tenuta a un riesame integrale della vicenda, valutando l’impatto paesaggistico degli abusi condonati e di quelli ulteriori e tenendo conto, per le opere condonate, del condono rilasciato dal Comune. La sanzione paesaggistica resta invece legittima quando l’abuso consista nella difformità delle opere dal titolo edilizio rilasciato.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un complesso turistico in area vincolata nel Comune di Messina, impugna il decreto dirigenziale con cui l’amministrazione regionale le ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 167 del D.lgs. n. 42/2004 per opere edilizie realizzate in difformità dal titolo. La ricorrente deduce di aver ottenuto un nulla osta preventivo e contesta la quantificazione della somma.

Nelle more del giudizio la Soprintendenza revoca e annulla la perizia di stima e l’avviso di accertamento presupposti, sostituendoli con una nuova perizia, ma poi ritira in autotutela anche l’attestazione di sanabilità delle istanze di condono. Contro quest’ultimo provvedimento la società propone motivi aggiunti, lamentando il difetto di partecipazione procedimentale e l’avvenuta formazione del nulla osta per silenzio assenso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il primo motivo del ricorso introduttivo. L’abuso edilizio rilevante ai fini paesaggistici non è solo quello commesso in assenza di titolo, ma anche quello realizzato in difformità dal titolo medesimo. Poiché i manufatti costruiti non presentano il carattere amovibile previsto dalla concessione, il presupposto della sanzione paesaggistica sussiste.

È invece fondato il secondo motivo, relativo al quantum. La Soprintendenza ha revocato e annullato la perizia di stima e l’avviso di accertamento posti a fondamento del decreto sanzionatorio, sostituendoli con una nuova perizia: gli atti presupposti sono venuti meno e la determinazione della somma non può reggersi.

Analogo accoglimento riguarda i motivi aggiunti. La presenza di ulteriori abusi rilevati dal Comune giustifica l’esistenza di un interesse pubblico al riesame dell’atto di sanatoria, divenuto non più corrispondente alla realtà. La revoca dell’attestazione di sanabilità si pone però in contrasto con il decreto del 2019, che quella sanabilità conferma e che non è stato revocato.

Ne deriva l’obbligo di un riesame integrale della vicenda amministrativa. L’amministrazione deve esaminare gli abusi edilizi condonati e quelli ulteriori, valutarne l’impatto paesaggistico e considerare, per le opere condonate, il condono rilasciato dal Comune. Il limite alla sanatoria non può discendere direttamente dall’art. 32, comma 27, del d.l. n. 269 del 2003, in conformità alla sentenza n. 252 del 19 dicembre 2022 della Corte costituzionale, finché resta efficace l’atto di condono comunale.

Il ricorso introduttivo è quindi accolto nei limiti della quantificazione della sanzione; i motivi aggiunti sono accolti quanto all’atto di ritiro della nuova perizia. La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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