Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dell’appello nel processo amministrativo (Cons. Stato n. 4099 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa della parte di non avere più interesse alla decisione del ricorso vincola il giudice, che non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e, dunque, dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio vale anche quando la sopravvenuta inefficacia dell’atto impugnato abbia fatto venir meno l’utilità della decisione. La declaratoria di improcedibilità non travolge la sentenza di primo grado, che resta in vita con i relativi effetti. La regolazione delle spese segue il complessivo andamento del giudizio e può essere oggetto di compensazione.
Il Fatto
Il giudizio riguarda due appelli, poi riuniti, proposti avverso una sentenza del TAR Calabria resa in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.. La decisione di prime cure aveva in parte accolto il ricorso di alcune associazioni ambientaliste contro il calendario venatorio regionale, annullando la disposizione che fissava al 30 gennaio la chiusura della caccia ad alcune specie migratorie.
Nel corso del giudizio d’appello, le parti appellanti hanno depositato atti con cui hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione: il calendario impugnato aveva perso efficacia al termine della stagione, mentre le associazioni appellanti hanno rivendicato l’interesse alla permanenza degli effetti della sentenza di annullamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto la riunione dei due giudizi ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a., avendo ad oggetto la medesima sentenza. Passa poi all’esame della sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata espressamente dalle appellanti.
Il Consiglio di Stato richiama il principio qualificato come ius receptum della giurisprudenza amministrativa: in caso di dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può pronunciarsi nel merito né procedere d’ufficio, ma deve limitarsi a una pronuncia conforme. A sostegno richiama Cons. Stato, Sez. IV n. 1464/2025.
La Corte precisa la conseguenza dell’improcedibilità: resta ferma la permanenza in vita della sentenza di primo grado con i relativi effetti, che gli appellanti non hanno interesse a contestare ulteriormente. La declaratoria non è quindi equiparabile a un rigetto nel merito.
Quanto alle spese, il Collegio le compensa tra le parti in considerazione del complessivo andamento del giudizio, valorizzando la sopravvenienza che ha reso inutile la decisione.
Il dispositivo dichiara pertanto gli appelli riuniti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, compensa le spese del grado e ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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