Il silenzio inadempimento sulla revisione prezzi è sindacabile davanti al TAR (TAR Puglia n. 875/2026 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le fondazioni lirico-sinfoniche, ancorché qualificate come enti di diritto privato di prioritario interesse nazionale, svolgono attività di natura pubblicistica e sono soggette alle regole dell’evidenza pubblica e ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n. 241/1990. Ne consegue che l’istanza di applicazione della clausola di revisione prezzi in un contratto di appalto di servizi devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 3, d.lgs. n. 163/2006, la controversia relativa al relativo provvedimento applicativo, in quanto attività procedimentalizzata disciplinata dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. L’inerzia serbata dall’amministrazione su tale istanza configura un illegittimo silenzio-inadempimento, avverso cui è esperibile il ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a., con conseguente ordine di provvedere nel termine fissato dal giudice.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria del servizio triennale di custodia delle sedi di una fondazione lirico-sinfonica, aveva inviato all’ente committente una prima istanza di revisione prezzi in data 1° giugno 2023 e, da ultimo, in data 22 maggio 2024, senza ottenere alcun riscontro. La clausola contrattuale, prevista dall’articolo 6 del contratto di affidamento, richiamava espressamente la disciplina dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 e l’ente aveva l’obbligo di concludere l’istruttoria entro un mese dal ricevimento della documentazione.
La società, pertanto, proponeva ricorso al TAR per l’accertamento dell’obbligo della fondazione di provvedere, ex artt. 31 e 117 c.p.a., con domanda di nomina di un commissario ad acta. Si costituiva la fondazione, eccependo la propria natura privatistica e l’inutilizzabilità del rito avverso il silenzio, non implicando la pretesa l’esercizio di alcuna potestà provvedimentale.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha preliminarmente esaminato la questione del difetto di giurisdizione, dando avviso alle parti della possibilità di adottare un’ordinanza interlocutoria ex art. 73, comma 3, c.p.a. Ha quindi rilevato che la fondazione lirico-sinfonica è definita “ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale” dall’art. 1 della legge n. 310/2003. Tale qualifica, ad avviso del tribunale, non è decisiva, poiché le caratteristiche strutturali dell’ente, sottoposto alla legge n. 800/1967, depongono per la natura pubblicistica dell’attività svolta.
Il TAR ha ricordato che l’art. 5 della legge n. 800/1967 attribuisce agli enti autonomi lirici la personalità giuridica di diritto pubblico, sottoponendoli alla vigilanza ministeriale. Le fondazioni in argomento, inoltre, sono ammesse al gratuito patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Da ciò il giudice ha tratto il convincimento che l’attività della fondazione sia assoggettata alle regole dell’evidenza pubblica e ai principi generali dell’attività amministrativa di cui alla legge n. 241/1990.
Sul piano della giurisdizione, il collegio ha richiamato l’art. 133, commi 3 e 4, d.lgs. n. 163/2006, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai relativi provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica. Ha quindi escluso la tesi dell’Avvocatura, affermando che l’istanza di revisione prezzi costituisce il legittimo presupposto di un vero e proprio obbligo di provvedere, trattandosi di attività procedimentalizzata dall’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, ratione temporis applicabile.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine alla fondazione di concludere il procedimento applicativo secondo i criteri fissati dall’art. 115 citato, nel termine di giorni 90 dalla notifica o comunicazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico della soccombente, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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