Inammissibile il ricorso avverso il silenzio per notifica inesistente (TAR Puglia n. 869 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso proposto avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione quando la notifica del ricorso sia stata eseguita presso un indirizzo di posta elettronica certificata non riconducibile all’amministrazione intimata, dovendosi configurare un’ipotesi di inesistenza della notifica. L’inesistenza della notifica, non essendo sanabile tramite la costituzione in giudizio della controparte, non può essere superata dal mancato deposito di osservazioni da parte del ricorrente, cui sia stato assegnato un termine per controdedurre ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 23 maggio 2025 al Comune di Stornara, nonché la declaratoria del proprio diritto di accedere agli atti e documenti richiesti ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990. Il Comune intimato non si era costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, con ordinanza adottata ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. n. 221 del 17 febbraio 2026, aveva rilevato un profilo di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica. La notifica, infatti, era stata effettuata presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ovvero a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile in alcun modo al Comune intimato.

Con la medesima ordinanza, la Sezione aveva assegnato alla parte ricorrente un termine di giorni venti per depositare osservazioni sulla questione rilevata d’ufficio. La ricorrente, tuttavia, non aveva provveduto a depositare alcuna osservazione.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto di dover dichiarare il ricorso inammissibile, in ragione dell’inesistenza della notifica al Comune intimato. L’inesistenza della notifica non poteva ritenersi sanata, non essendo configurabile alcuna costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente, che era rimasta estranea al processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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