Archiviazione SUI e revoca nulla osta per forza maggiore (TAR Puglia n. 858 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro stagionale è titolo funzionalmente collegato a uno specifico rapporto di lavoro con un determinato datore e non attribuisce un diritto soggettivo autonomo alla permanenza nel territorio nazionale. La revoca del nulla osta e l’archiviazione della procedura di ingresso, disposte per la sopravvenuta carenza del presupposto oggettivo del titolo, costituiscono atti dovuti e vincolati, privi di margini di discrezionalità. Per i provvedimenti a contenuto vincolato, la violazione delle garanzie partecipative non conduce all’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, di cui all’art. 22, comma 11, D.lgs. n. 286/1998, presuppone la perdita incolpevole di un rapporto di lavoro già costituito e successivamente interrotto, non anche il mancato inizio di un rapporto mai sorto.

Il Fatto

Un cittadino marocchino impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Bari aveva archiviato la procedura di ingresso per lavoro stagionale, disponendo la revoca del nulla osta al lavoro e del visto d’ingresso. Il ricorrente lamentava la violazione delle garanzie partecipative, la lesione del legittimo affidamento e chiedeva il riconoscimento del diritto a un titolo di soggiorno per attesa occupazione.

La causa dell’archiviazione risiedeva nella circostanza che il datore di lavoro era già sottoposto a procedura di liquidazione nel 2024, prima del rilascio del visto e dell’ingresso in Italia del lavoratore. Il contratto di soggiorno non era mai stato stipulato e il rapporto di lavoro non si era mai costituito.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso nel merito, pur rilevando d’ufficio una questione di procedibilità in quanto la Prefettura costituisce un’articolazione periferica del Ministero dell’Interno e non un soggetto giuridico autonomo, ma senza porla a fondamento della decisione.

Nel merito, il Collegio ha osservato che il nulla osta al lavoro stagionale non attribuisce un diritto autonomo alla permanenza nel territorio, essendo funzionalmente collegato a una specifica relazione lavorativa. Poiché il datore era già in liquidazione prima dell’ingresso e il contratto non era mai stato stipulato, il presupposto sostanziale era venuto meno per una circostanza oggettiva, indipendente dalla condotta dell’Amministrazione. L’archiviazione e la revoca costituivano quindi atti dovuti e vincolati.

Quanto alla dedotta violazione delle garanzie partecipative, il TAR ha richiamato l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, escludendo l’annullamento per i provvedimenti a contenuto vincolato. Il ricorrente non aveva allegato quali elementi avrebbe potuto produrre in sede partecipativa per mutare l’esito, atteso che la causa ostativa era insuperabile mediante osservazioni procedimentali.

Il Collegio ha altresì escluso la spettanza del permesso per attesa occupazione, rilevando che la norma presuppone la perdita di un rapporto già costituito. Nella specie, il rapporto non era mai sorto e l’incolpevolezza del ricorrente non poteva integrare un presupposto normativo richiedente l’esistenza di un pregresso rapporto lavorativo.

Infine, è stata esclusa la lesione del legittimo affidamento. La Prefettura era venuta a conoscenza della liquidazione solo successivamente attraverso i controlli e il nulla osta, per sua natura precario e dipendente dal rapporto lavorativo, non aveva mai consolidato una posizione giuridica tutelabile.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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