Ottemperanza per la Carta del docente: ordine al Ministero e commissario ad acta (TAR Calabria n. 1430 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avverso il silenzio della pubblica amministrazione, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica della sentenza passata in giudicato che riconosca un beneficio economico, il giudice amministrativo accoglie il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato. In caso di protratta inottemperanza, è nominato sin d’ora un commissario ad acta individuato secondo i criteri previsti, affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni. La disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti della legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con la conseguenza che le spese per l’eventuale attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una docente, riconosciuta dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Lavoro, con sentenza pubblicata il 21 ottobre 2024, titolare del diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 tramite la Carta elettronica del docente per gli anni di servizio indicati, aveva visto condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di € 1.500,00. Nonostante la sentenza fosse stata notificata all’amministrazione e fosse passata in giudicato, il Ministero non aveva provveduto a dare esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Calabria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che la sentenza azionata in ottemperanza era stata ritualmente notificata all’amministrazione resistente in data 24.10.2024 tramite posta elettronica certificata, completa di codice fiscale e annualità, ed era passata in giudicato. Decorso inutilmente il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica, il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento del ricorso ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, precisando che, in caso di ulteriore inutile decorso, sarebbe stato nominato un commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva. Il Collegio ha specificato che tale commissario dovrà essere individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con il compito di dare esecuzione alla pronuncia nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali modifiche di bilancio.
Quanto alle spese per l’attività commissariale, il TAR ha affermato che esse restano a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Tale conclusione deriva dall’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, che, sebbene dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), è estensibile anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come nel caso di specie.
Il Collegio ha infine condannato l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 828,00 oltre spese generali e accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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