Acquisizione gratuita ex art. 31 d.P.R. 380/2001: annullamento per difetto di istruttoria sulla consistenza attuale del manufatto (TAR Puglia n. 857 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui la pubblica amministrazione accerta l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione e dispone l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, pur costituendo conseguenza legale e vincolata del decorso del termine di cui all’art. 31 d.P.R. 380/2001, non è esente dall’obbligo di motivazione in ordine alla consistenza attuale del manufatto e alla perimetrazione dell’area acquisita oltre il sedime oggetto di abuso. La PA deve ricostruire la fonte e la data della misurazione del manufatto, confrontare il dato con lo stato effettivo dei luoghi al momento dell’adozione dell’atto e valutare l’identità tra il manufatto residuo e quello oggetto dell’ordine demolitorio, anche a fronte di interventi di ripristino parziale eseguiti dal privato. La motivazione dell’estensione dell’area acquisita oltre il sedime deve esporre i criteri tecnico-urbanistici, gli indici e le basi di calcolo utilizzati, non potendo limitarsi al rinvio all’allegato grafico o a generiche ragioni di accessibilità e fruibilità. L’annullamento dell’atto dichiarativo non incide sull’effetto acquisitivo già verificatosi, che resta fermo, ma impone il riesercizio del potere con specifica attività istruttoria in punto di estensione metrica.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui il comune, accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 25.10.2024, disponeva l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale della tettoia esterna, dell’area di sedime e di un’ulteriore porzione del lotto, irrogando le sanzioni pecuniarie. La ricorrente deduceva di aver eseguito in larga parte gli adempimenti richiesti e che il manufatto residuo, di circa 60 mq, aperto sui quattro lati, precario e agevolmente amovibile, fosse sensibilmente diverso per dimensioni e caratteristiche da quello descritto negli atti originari. Contestava, inoltre, l’erroneità del dato dimensionale di 184 mq posto a base del provvedimento e i vizi nella delimitazione dell’area acquisita, fino a 480 mq, per difetto di motivazione sui criteri urbanistici utilizzati.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia premette che, sebbene l’acquisizione gratuita costituisca conseguenza prevista dalla legge al decorso del termine per l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione, l’atto che la dispone non è per ciò solo esente dall’obbligo di motivazione, non potendo la PA limitarsi a richiamare la natura vincolata del provvedimento per sottrarsi al dovere istruttorio.
La sentenza individua due distinti profili di illegittimità. Il primo attiene al difetto di istruttoria sulla consistenza attuale del manufatto: la misura di 184 mq compare per la prima volta nella determinazione di acquisizione, senza che l’atto ricostruisca la fonte e la data della misurazione né confronti il dato con lo stato effettivo del manufatto al momento della sua adozione, nonostante la ricorrente avesse nel frattempo eseguito parziali ripristini e dichiarato una consistenza residua sensibilmente inferiore. La PA ha assunto come dato immutato la tettoia nelle dimensioni originarie, omettendo ogni valutazione sulla qualificazione edilizia del manufatto nella sua configurazione attuale. Il secondo profilo riguarda la motivazione sull’ulteriore porzione di lotto acquisita oltre il sedime: il rinvio a ragioni di accessibilità e fruibilità e all’allegato grafico non soddisfa l’obbligo motivazionale, occorrendo esporre i criteri tecnico-urbanistici, gli indici e le basi di calcolo utilizzati per la perimetrazione.
Il Collegio precisa che la valutazione sulla gravità dell’inadempimento non rileva per decidere se acquisire o meno l’area — essendo questo un effetto legale e automatico — ma per accertare l’identità del manufatto residuo rispetto a quello oggetto dell’ordine demolitorio e, conseguentemente, per determinare l’area effettivamente da acquisire in relazione all’incidenza dell’esecuzione parziale sullo stato dei luoghi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto e la determinazione impugnata annullata. Il TAR chiarisce che l’eventuale riesercizio del potere dovrà comprendere una specifica attività istruttoria in ordine alla consistenza del manufatto, adottando, ove del caso, un nuovo provvedimento dichiarativo che confronti lo stato dei luoghi al momento dell’ordinanza di demolizione e quello alla data di proposizione del ricorso.
Nota della Redazione
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