Riesame GSE ammesso sulla data di realizzazione del progetto (Cons. Stato n. 10108 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di verifica e controllo del GSE sui titoli di efficienza energetica può essere esercitato in sede di certificazione anche su elementi acquisiti dopo l’approvazione della proposta di progetto e di programma di misura, senza che ciò integri un riesame in autotutela dei presupposti già valutati. L’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 va letto nel senso che il progetto “in corso di realizzazione” è quello che, pur avviato, non ha ancora prodotto risparmi energetici, non quello non ancora collaudato. Il collaudo costituisce, infatti, solo un indizio della data di prima attivazione. La motivazione del provvedimento che esercita un potere vincolato non deve contenere la confutazione analitica delle osservazioni rese ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
La società appellante aveva presentato una proposta di progetto e di programma di misura per un intervento di miglioramento dell’efficienza energetica in un impianto di zincatura, approvata dal Gestore dei Servizi Energetici nel 2014. Superata positivamente la prima certificazione relativa ai risparmi del primo anno, il GSE ha poi respinto, con provvedimento del 23 gennaio 2018, la richiesta di verifica e certificazione a consuntivo relativa all’anno 2016, per complessivi 402 titoli.
Due le ragioni del diniego: la non conformità del progetto all’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012, perché l’intervento risultava ultimato prima della presentazione della proposta; la mancata trasmissione della documentazione aggiornata di taratura della strumentazione di misura. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La società ha appellato, contestando la legittimità della rimessa in discussione degli esiti dell’istruttoria già compiuta.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il primo argomento dell’appellante muove da un presupposto errato: il GSE non ha riesaminato in autotutela i presupposti già valutati in origine. La dichiarazione ambientale resa dalla società titolare dell’impianto nel giugno 2015 è successiva all’approvazione della proposta progettuale, e su di essa si fonda la carenza del requisito temporale. Si tratta, dunque, di elementi acquisiti in un momento successivo.
L’autonomia di ciascuna RVC e la possibilità di esercitare il potere di verifica in ogni momento consentivano al Gestore di considerare la circostanza nuova senza contraddire l’istruttoria originaria. La dichiarazione ambientale ha valore meramente informativo, ma ciò non impedisce di attribuire rilevanza al dato conosciuto. La stessa perizia di parte attesta che ciascuno degli otto bruciatori ha un sistema indipendente di regolazione: il collaudo del giugno 2014, relativo agli ultimi due, non dimostra quindi che i risparmi siano stati conseguiti solo a quella data.
Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui la locuzione “in corso di realizzazione” indica il progetto che non abbia ancora generato risparmi, sia pure in parte, perché altrimenti gli incentivi perdono la loro funzione (Cons. Stato, sez. IV, n. 2808 del 2020; sez. II, n. 5860 del 2025; sez. II, n. 9318 del 2025). La lettura è coerente con le linee guida AEEGSI, che indicano il collaudo solo a titolo esemplificativo quale fattore utile a individuare la data di prima attivazione.
Quanto al profilo procedimentale, il provvedimento è esaustivamente motivato, trattandosi di esercizio di potere vincolato: la motivazione finale non deve confutare analiticamente le osservazioni dell’art. 10-bis. La legittimità della prima ragione di diniego è assorbente. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.