Ottemperanza per il pagamento delle somme liquidate dal giudice del lavoro (TAR Puglia, Bari, n. 814 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione non provi l’integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo giudiziale, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato, assegnando un termine per l’adempimento. La nomina del commissario ad acta va riservata all’eventualità di un inadempimento protratto dopo il termine assegnato. Non è dovuta la condanna al pagamento di somme ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando l’Amministrazione abbia dimostrato che il ritardo nell’esecuzione sia dipeso da mere carenze di organico, circostanza che esclude la natura colposa o dilatoria dell’inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Puglia, Sezione di Bari, per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di determinate somme da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza e la successiva attestazione di intervenuta esecutività, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento integrale delle somme dovute.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente accertato che, a fronte del giudicato formatosi, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti. Ha pertanto disposto l’ordine all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della presente decisione, se anteriore.
Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio ne ha riservato l’adozione all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. A sostegno di tale scelta, il TAR ha valorizzato il comportamento esecutivo tenuto dall’Amministrazione in casi analoghi, ove il ritardo è risultato riconducibile non a una volontà dilatoria ma a mere carenze di organico.
Sulla base di tale rilievo, il Tribunale ha altresì rigettato l’istanza di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., escludendo che nella condotta dell’Amministrazione potesse ravvisarsi un inadempimento colposo o comunque ostacolante l’esecuzione del giudicato.
Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario, con trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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