Acquisizione sanante illegittima senza notifica dell’ordine di demolizione (TAR Sicilia n. 3397 del 27.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’opera abusiva e dell’area di sedime, prevista dall’art. 31, commi 3 e 4, d.P.R. n. 380/2001, presuppone che il destinatario dell’ordine di demolizione sia stato posto in condizione di conoscerlo e di ottemperarvi nel termine assegnato. La sanzione ablatoria non può essere comminata nei confronti del proprietario incolpevole, estraneo all’abuso e ignaro del provvedimento repressivo. Il Comune non è esonerato dall’accertamento dell’inottemperanza e dell’elemento soggettivo almeno colposo, non essendo sufficiente una richiesta di notizie irrituale e riferita a un immobile non correttamente individuato. Il perfezionamento della fattispecie acquisitiva richiede il rispetto della scansione procedimentale a garanzia del contraddittorio e del diritto di difesa.
Il Fatto
I ricorrenti acquistano nel 2005 un immobile con atto pubblico, sul presupposto dichiarato dai venditori che il manufatto risaliva a epoca anteriore al 1967 ed era stato oggetto di demolizione e ricostruzione in forza di concessione edilizia. L’atto richiama il titolo edilizio ma non l’ordinanza che, nel 1996, ne aveva disposto l’annullamento con contestuale ingiunzione di demolizione per difformità rispetto agli elaborati assentiti.
Nessuna comunicazione del provvedimento sanzionatorio giunge agli acquirenti, neppure in occasione delle pratiche per la voltura delle utenze. Solo nel 2022 il Comune invia una nota che richiama l’ordinanza del 1996 chiedendo notizie sul ripristino, con riferimento a un indirizzo diverso da quello dell’immobile acquistato e senza allegare il provvedimento. Sette mesi dopo viene notificata l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. I proprietari impugnano l’atto acquisitivo e la presupposta ordinanza di demolizione davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, che collega all’inutile decorso del termine di novanta giorni dall’ingiunzione l’effetto acquisitivo in favore del Comune. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale precisa che la sanzione privativa della proprietà non è meramente ripristinatoria e richiede un elemento soggettivo almeno colposo in capo a chi la subisce: essa non può essere applicata al proprietario del tutto estraneo all’abuso.
La sentenza valorizza l’orientamento secondo cui l’acquisizione, pur qualificata “di diritto”, non esonera l’amministrazione dall’accertamento dei presupposti. Il mancato adempimento deve essere verificato e deve risultare frutto della volontà del destinatario, non di cause ostative. Il procedimento repressivo richiede una corretta scansione: provvedimento di demolizione con termine per adempiere, accertamento dell’inottemperanza, atto di acquisizione quale titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione.
Su questa base il TAR rileva che la nota del 2022, con cui per la prima volta i ricorrenti sono stati resi edotti dell’esistenza dell’ordinanza, indica un immobile sito in un indirizzo differente e non allega il provvedimento richiamato. I proprietari non sono quindi mai stati messi nelle condizioni di dare esecuzione a un ordine mai ritualmente notificato. Non possono essere chiamati a rispondere della mancata ottemperanza con la sanzione acquisitiva.
Quanto alla domanda di annullamento dell’ordinanza di demolizione del 1996, il Collegio dà atto che i ricorrenti hanno presentato un progetto di ristrutturazione che prevede la demolizione delle opere difformi, con parere positivo della Commissione Tecnica Specialistica per la V.Inc.A. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento dell’atto acquisitivo e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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