Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso amministrativo (TAR Lombardia n. 1780 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso preclude al giudice ogni valutazione di merito. Il giudice non può decidere la controversia né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a. La compensazione delle spese resta rimessa alla valutazione del Collegio in ragione del complessivo andamento della controversia.

Il Fatto

La ricorrente, esercente un servizio di trasporto persone con autobus tra Milano e l’aeroporto di Malpensa, ha impugnato l’avviso esplorativo e la lettera di invito con cui la società di gestione aeroportuale ha indetto una selezione per l’affidamento di uno spazio commerciale destinato, non in esclusiva, all’attività di biglietteria autobus presso il Terminal 1. La ricorrente ha contestato in radice l’indizione della gara.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di essere risultata aggiudicataria di uno dei due locali oggetto delle analoghe selezioni e, da ultimo, anche degli stalli di fermata degli autobus. Ha quindi rappresentato il venir meno dell’interesse all’annullamento degli atti impugnati, chiedendo la compensazione delle spese. L’Avvocatura dello Stato ha preso atto della dichiarazione e ha istato per la declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta una questione essenzialmente processuale: quali effetti produce la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione. La risposta è ricavata da un orientamento giurisprudenziale che il Tribunale dichiara univoco e condiviso.

Secondo tale indirizzo, richiamato nel testo attraverso il precedente del Consiglio di Stato, VII, 30-08-2022, n. 7553 e quello del TAR Lombardia, Milano, V, 12-02-2024, n. 355, il giudice non può decidere la controversia nel merito. Non può neppure procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La sua pronuncia deve conformarsi alla dichiarazione resa dalla parte.

La conseguenza processuale è la declaratoria di improcedibilità del ricorso, fondata sull’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a. Il Collegio applica la regola al caso concreto in virtù della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata in atti il 24 aprile 2024.

Quanto alle spese, il Tribunale ritiene di poterle compensare, in considerazione del complessivo andamento della controversia. La decisione chiude il giudizio senza esame del merito dei quattro motivi articolati dalla ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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