Nomina commissario ad acta per inadempimento del Ministero dell’Istruzione nell’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Puglia, Sez. I, n. 815 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Tribunale Amministrativo Regionale, in sede di ottemperanza, qualora l’Amministrazione rimanga inadempiente al giudicato nonostante l’assegnazione di un termine, nomina un commissario ad acta perché provveda in luogo della stessa, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. La nomina prescinde da un’ulteriore diffida, essendo sufficiente la scadenza del termine assegnato con la sentenza di ottemperanza, a fronte di un perdurante inadempimento. Le spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza n. 804 del 15 aprile 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ai fini dell’esecuzione forzata. Il ricorrente, soccombente l’Amministrazione nel giudizio di merito, ha attivato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato e la nomina del commissario ad acta.
Con sentenza dell’11 agosto 2025, n. 1032, il TAR Puglia ha accolto il ricorso per l’esecuzione del giudicato, assegnando all’Amministrazione un termine per adempiere. Avverso tale sentenza non risulta interposto appello. A seguito dell’inerzia dell’Amministrazione, il difensore della parte ricorrente ha notificato e depositato in data 10 dicembre 2025 un’istanza di nomina del commissario ad acta, richiamando la scadenza del termine assegnato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, valutata l’istanza e rilevato il perdurante inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ritenuto sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta. L’inadempimento è stato considerato non altrimenti superabile, rendendo necessaria l’attuazione coattiva del giudicato tramite la sostituzione dell’Amministrazione inerte.
Il commissario è stato individuato nella persona del Direttore generale pro tempore per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Tale scelta risponde all’esigenza di affidare l’esecuzione a un soggetto qualificato, interno all’Amministrazione ma funzionalmente autonomo rispetto all’ufficio rimasto inadempiente.
Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza per provvedere in luogo dell’Amministrazione. La fissazione del termine costituisce un elemento essenziale della misura, in quanto garantisce la definizione del procedimento esecutivo entro un arco temporale determinato.
Quanto alle spese dell’ulteriore fase del giudizio di ottemperanza, il Collegio le ha poste a carico del Ministero, liquidandole in euro 250,00 in favore dei difensori antistatari. Tale statuizione applica il principio della soccombenza, che nell’ambito del giudizio di ottemperanza grava sull’Amministrazione che ha reso necessario il ricorso per ottenere l’esecuzione del giudicato.
L’ordinanza precisa, infine, che l’esecuzione sarà comunicata a cura della Segreteria alle parti e al commissario ad acta nominato, assicurando la conoscenza del provvedimento e l’avvio del termine assegnato per l’adempimento.
Nota della Redazione
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