Tutela della pubblica incolumità prevale nella fase cautelare sull’interesse del ricorrente (TAR Puglia n. 290 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per la rimozione di una situazione di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità è assistita, nella fase cautelare, da una presunzione di prevalenza dell’interesse generale alla sicurezza. La concessione della sospensiva richiede la sussistenza di un danno grave e irreparabile, non risarcibile per equivalente: il pregiudizio meramente patrimoniale, consistente nelle spese di ripristino delle condizioni di sicurezza, non integra tale requisito, ove manchi qualsivoglia elemento di giudizio sulla sua gravità e irreversibilità. La valutazione comparativa degli interessi, in sede di bilanciamento cautelare, è pertanto risolta a favore dell’interesse pubblico alla tutela dell’incolumità delle persone.
Il Fatto
Il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di Foggia ha impugnato l’ordinanza sindacale con cui il Comune di Ascoli Satriano, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, aveva ordinato la messa in sicurezza di alcune caditoie stradali situate nell’agglomerato industriale, prive di copertura grigliata e segnalate dai Vigili del Fuoco come fonte di grave pericolo per la pubblica incolumità. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, e ha impugnato anche il rigetto dell’istanza di annullamento in autotutela presentata all’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nel decidere sull’istanza cautelare, ha assunto come parametro di riferimento l’art. 55 c.p.a. e ha valutato la sussistenza dei due requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Con riferimento al primo, il Collegio ha ritenuto di non poter esprimere un apprezzamento nel merito delle questioni di fatto e di diritto sollevate dal Consorzio ricorrente, il cui esame è stato demandato alla naturale sede di definizione del giudizio.
Nell’ambito del bilanciamento degli interessi, il Tribunale ha tuttavia accordato prevalenza all’interesse generale alla tutela della pubblica incolumità, che costituisce il fondamento stesso dell’ordinanza contingibile e urgente impugnata. La situazione di pericolo segnalata dai Vigili del Fuoco, relativa a caditoie stradali prive di copertura, ha indotto il Collegio a ritenere che la prosecuzione degli effetti del provvedimento non potesse essere sospesa in attesa della decisione di merito.
Quanto al periculum in mora, il TAR ha rilevato che il pregiudizio lamentato dal Consorzio — consistente nelle spese di ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi interessati — è di natura esclusivamente patrimoniale e, pertanto, pienamente ristorabile per equivalente nell’ipotesi di accoglimento del ricorso. In mancanza di elementi di giudizio che dimostrassero la gravità e l’irreparabilità del danno, il requisito si è rivelato carente, non potendo l’interesse economico del ricorrente prevalere sull’interesse pubblico alla sicurezza.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese della fase incidentale.
Nota della Redazione
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