Adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. n. 50/2022 come atto paritetico (TAR Puglia n. 797 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’adeguamento automatico del corrispettivo previsto dall’art. 26 d.l. n. 50/2022, in quanto ancorato a parametri fissati dal legislatore, non lascia margini di discrezionalità alla stazione appaltante e non integra la revisione prezzi in senso stretto. La misura costituisce invece un adeguamento straordinario e obbligatorio, conseguente all’aumento dei costi dei materiali e dell’energia. Ne deriva che l’atto di aggiornamento del corrispettivo, non implicando alcun potere valutativo, è un atto paritetico, sottratto alla giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia avente ad oggetto la pretesa di adempimento contrattuale appartiene alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio può essere riassunto ex art. 11 c.p.a.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un contratto applicativo stipulato nell’ambito di un accordo quadro con una società a partecipazione pubblica, impugnava il certificato di quantificazione della revisione prezzi e il relativo prospetto di calcolo. L’adeguamento era stato richiesto ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 50/2022 per i lavori eseguiti, lamentando l’erronea applicazione dei prezzari e la conseguente quantificazione del corrispettivo in misura ridotta rispetto a quanto dovuto. La società contestava, in particolare, la metodologia di calcolo adottata dalla stazione appaltante, ritenendo che l’adeguamento avrebbe dovuto essere applicato in modo automatico e integrale.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente esaminato la natura dell’istituto disciplinato dall’art. 26 d.l. n. 50/2022, qualificandolo come un meccanismo di adeguamento automatico direttamente introdotto dalla legge. La norma, prescrivendo che lo stato di avanzamento lavori sia adottato applicando i prezzari aggiornati, configura un meccanismo che erode ogni margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione: l’adeguamento del prezzo risulta ancorato a precisi parametri legislativi, senza alcuno spazio per valutazioni amministrative.

Il Collegio ha quindi distinto tale meccanismo dalla revisione prezzi in senso stretto, la cui finalità è quella di preservare l’equilibrio del sinallagma funzionale al verificarsi di circostanze sopravvenute, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 3317/2022 e n. 7288/2023). Al contrario, il decreto-legge n. 50/2022 ha previsto una misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi, come confermato dalla giurisprudenza più recente richiamata in motivazione.

Alla luce di tale ricostruzione, il TAR ha ritenuto che la controversia attenga a una pretesa di adempimento contrattuale finalizzata al riconoscimento del corrispettivo. In assenza di alcun potere valutativo in capo all’amministrazione, l’atto di aggiornamento del corrispettivo deve essere considerato un atto pienamente paritetico, in quanto tale sottratto alla cognizione del giudice amministrativo.

La conseguenza è la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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