Informativa antimafia legittima su regia familiare dell’impresa agricola (TAR Sicilia n. 1760 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto amministrativo della prevenzione antimafia non sanziona fatti penalmente rilevanti né reprime condotte illecite, ma mira a scongiurare la minaccia di infiltrazione mafiosa nell’attività imprenditoriale. Il pericolo va valutato secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, assistito da un attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere più probabile che non il rischio infiltrativo. Gli elementi sintomatici vanno considerati in modo unitario e non atomistico, e tra essi possono essere valorizzati i rapporti di parentela e gli intrecci economici tra titolare dell’impresa e familiari contigui a contesti malavitosi, ove lascino ritenere che le decisioni sull’attività possano essere influenzate dalla criminalità organizzata. L’ampia discrezionalità della valutazione prefettizia è sindacabile solo per manifesti vizi di eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti.

Il Fatto

Su richiesta dell’Ufficio Servizio Agricoltura, il Prefetto ha emesso nei confronti di un’imprenditrice agricola l’informazione interdittiva ai sensi dell’art. 91 d.lgs. n. 159/2011. La prognosi del rischio si fondava su più elementi: i terreni e i mezzi aziendali erano di proprietà del padre, già destinatario di misura di prevenzione e di provvedimento interdittivo; la ricorrente risultava priva di patrimonio proprio; dal racconto di una querela per furto di un capo di bestiame emergeva un ruolo di riferimento del genitore nei controlli sanitari; la relazione tecnica aziendale era redatta da un agronomo coinvolto in una passata operazione di polizia; il padre era stato coimputato per art. 416 bis cod. pen. e per art. 12 quinquies d.l. n. 306/1992 in un procedimento su sottrazione fraudolenta di beni confiscati.

All’esito, AGEA aveva disposto il divieto di erogazione dei contributi e il recupero delle somme versate, mentre ANAC aveva inserito l’annotazione nel casellario informatico. La ricorrente ha impugnato tutti i provvedimenti, deducendo l’assenza dei requisiti di attualità, obiettività e concretezza degli indizi e il difetto di proporzionalità, con illegittimità derivata delle determinazioni a valle.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama i principi consolidati in materia, recependo l’indirizzo espresso dal Cons. Stato, sez. III, n. 1282/2024: il giudizio di permeabilità mafiosa richiede una prognosi di verosimiglianza e non la prova dell’avvenuta infiltrazione. Gli indizi vanno letti nel loro insieme, e i rapporti di parentela acquistano rilievo quando, per natura e concretezza, lasciano ritenere che l’impresa possa essere condizionata.

Su questa base il provvedimento prefettizio supera le censure. La deduzione di una regia familiare dell’attività economica appare coerente alle risultanze istruttorie: la proprietà dei terreni e dei mezzi in capo al padre, l’assenza di beni intestati alla ricorrente, il pagamento delle utenze paterne in compensazione del canone, la coeva cessazione dell’impresa del genitore e l’identità del segmento di mercato. Tali elementi denotano uno spaccato parentale intenso e un intreccio di cointeressenze economiche che rendono legittimo propendere per una conduzione familiare e concertata dell’impresa.

Quanto all’asserita inattualità dei fatti, il Tribunale osserva che l’interdittiva può fondarsi anche su vicende risalenti, purché l’analisi complessiva esprima un quadro indiziario idoneo a giustificare il giudizio di attualità e concretezza del rischio (Cons. Stato, sez. III, n. 3391/2024). Nella specie, la persistenza dell’ordito di relazioni e l’attrattività dei contributi PAC per le consorterie mafiose sostengono la valutazione di perdurante pericolo.

Irrilevante è poi l’annullamento dell’informativa emessa nel 2020 nei confronti del padre, intervenuto dopo l’adozione dell’atto impugnato: lo scrutinio di legittimità va condotto alla stregua del principio tempus regit actum, restando estranei al sindacato i fatti sopravvenuti, che possono semmai rilevare in sede di aggiornamento della documentazione. Il ricorso è pertanto respinto, con conseguente infondatezza dell’illegittimità derivata dei provvedimenti di AGEA e ANAC, di carattere vincolato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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