Assegnazione in regolarizzazione ERP: rileva l’occupazione dell’assegnatario fino al decesso (TAR Lazio n. 95 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 22, comma 141, lett. a), della l.r. Lazio n. 1/2020, la sanatoria presuppone il protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare fino al provvedimento di assegnazione. Non sussiste occupazione abusiva fintantoché l’immobile risulti regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario. Ne consegue che il convivente, la cui residenza nell’alloggio risalga ad epoca anteriore al termine normativo, non può ottenere la regolarizzazione se alla data del 23 maggio 2014 il legittimo assegnatario era ancora in vita e nella disponibilità dell’alloggio. Il Comune competente al provvedimento finale non è tenuto a esplicitare le ragioni della condivisione del giudizio di non regolarizzabilità già espresso dall’Ater.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del rigetto della propria istanza di assegnazione in regolarizzazione, presentata ai sensi dell’art. 22 della l.r. Lazio n. 1/2020, dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dell’Ater. Egli ha dedotto di abitare nell’immobile sin dal 1995, con trasferimento della residenza nel 2002, insieme alla prozia e al coniuge di questa, assegnatario dell’alloggio, al fine di prestare loro assistenza.

Dopo il decesso dell’assegnatario, nel 1999, sarebbe subentrata nell’assegnazione la prozia, anch’essa poi deceduta. Il ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale di rigetto davanti al TAR Lazio, deducendo violazione della normativa regionale, difetto dei presupposti, travisamento dei fatti e carenza di motivazione anche in capo al Comune.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. La norma regionale subordina la regolarizzazione al protrarsi dell’occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data di occupazione fino al provvedimento di assegnazione, con onere probatorio dell’inizio dell’occupazione anteriore al 23 maggio 2014.

Dalle risultanze in atti emerge che, dopo la morte dell’originario assegnatario, l’alloggio è stato condotto in locazione, in qualità di legittima assegnataria, dalla prozia del ricorrente, la quale alla data del 23 maggio 2014 vi risiedeva. Il trasferimento della residenza del ricorrente nel 2002 non è sufficiente: rileva il decesso della prozia, avvenuto solo in data successiva al termine previsto dalla normativa sulla sanatoria.

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza amministrativa, dalla quale non ha ravvisato ragioni per discostarsi, secondo cui non sussiste occupazione abusiva fintantoché l’immobile risulti regolarmente assegnato e abitato dall’assegnatario (Cons. Stato, sez. V, n. 4165/2025; sez. IV, n. 4961/2024; sez. V, n. 4291/2018). Ne è derivata l’infondatezza del primo motivo, per insussistenza dei dedotti vizi di violazione di legge, illogicità e travisamento.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ha escluso che il Comune abbia recepito in modo acritico l’istruttoria dell’Ater. Pur essendo Roma Capitale competente a predisporre il provvedimento finale, le disposizioni vigenti, in coerenza con il buon andamento dell’azione amministrativa, non impongono di esplicitare le ragioni della condivisione del giudizio di non regolarizzabilità già espresso dall’Azienda e richiamato nella motivazione del provvedimento finale.

Il ricorso è stato quindi respinto perché infondato, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità del caso concreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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