Ritardo ultra-trentennale e perdita di chance nel condono edilizio (TAR Puglia n. 751 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In pendenza di un’istanza di condono edilizio, il titolo abilitativo tacito può formarsi per effetto del silenzio assenso soltanto ove la domanda sia conforme al relativo modello legale, e quindi idonea, presentata nei termini di legge: un’istanza inammissibile ab origine non può essere sanata dal mero decorso del tempo. Il ritardo macroscopico e colposo dell’amministrazione nella definizione di una domanda di condono integra gli estremi dell’illecito aquiliano, ma il danno risarcibile è limitato alla perdita di chance di avvalersi delle successive procedure di condono, non potendo riconoscersi il risarcimento per equivalente presupponente la sicura spettanza del bene della vita, atteso che il potere amministrativo non è stato esercitato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato improcedibile la domanda di condono edilizio presentata l’11 gennaio 1991, in quanto spedita fuori termine. Il primo atto di interlocuzione era giunto solo nel 2015, con un preavviso di rigetto, e la conclusione del procedimento era intervenuta nel marzo 2022, a distanza di oltre trent’anni dalla domanda. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per intervenuta formazione del silenzio assenso e contestava la violazione dei principi di affidamento e buon andamento, chiedendo anche il risarcimento del danno per non aver potuto presentare istanza ai sensi delle successive leggi di condono.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto i motivi fondati sulla formazione del silenzio assenso. Ha osservato che un’istanza inammissibile per legge, perché presentata fuori termine, non può essere sanata dal mero decorso del tempo e trasformarsi in domanda idonea a far decorrere i termini per la formazione del titolo tacito. La domanda di condono, per essere efficace, deve essere conforme al modello legale, il che presuppone la prova della sussistenza di tutte le condizioni di accoglimento, ivi inclusa la tempestività della presentazione.
La Corte ha invece accolto i motivi riguardanti la lesione dell’affidamento e la domanda risarcitoria nella forma della perdita di chance. Ha ravvisato tutti gli elementi dell’illecito aquiliano: la condotta colposa dell’amministrazione, consistita nel ritardo ultra-trentennale nella definizione del procedimento; la colpa grave, atteso che la ragione del rigetto era un fatto semplice e accertabile senza particolari istruttorie; il nesso causale con la lesione dell’interesse giuridicamente protetto a tentare di avvalersi di norme eccezionali temporalmente delimitate.
Il Collegio ha escluso la sussistenza delle condizioni per il risarcimento per equivalente, quantificato in euro 122.394,40, in quanto tale forma presuppone la sicura spettanza del condono, non scrutinabile in assenza dell’esercizio dei poteri amministrativi. Ha invece accolto la domanda nella forma specifica, disponendo che il Comune proceda all’esame della domanda di condono, eventualmente riaprendo l’istruttoria in funzione delle previsioni sui cc.dd. secondo o terzo condono. Ha infine compensato le spese di lite, ponendo il rimborso del contributo unificato a carico del Comune resistente.
Nota della Redazione
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