Dispensa per insufficiente rendimento e mancata attivazione del procedimento per infermità (TAR Puglia n. 748 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento, ai sensi dell’art. 129 d.P.R. n. 3/1957, presuppone un accertamento concreto della scarsa qualità della prestazione lavorativa, che non può essere surrettiziamente ancorato alle assenze per malattia. Qualora il dipendente abbia superato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile nel quinquennio, l’Amministrazione è tenuta a valutare l’attivazione del diverso procedimento di dispensa per motivi di salute, ai sensi degli artt. 70 e 71 d.P.R. n. 3/1957, previo idoneo accertamento medico-legale dello stato di inidoneità.

Il Fatto

Un appartenente alla polizia penitenziaria, assente per malattia per l’intero anno precedente al provvedimento, veniva dispensato dal servizio per persistente insufficiente rendimento ai sensi dell’art. 129 d.P.R. n. 3/1957. Il ricorrente, che aveva maturato un periodo di assenza superiore a quello massimo di aspettativa per infermità, deduceva che l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il procedimento di dispensa per motivi di salute, documentato da certificazioni mediche attestanti una patologia cronica, e non quello per demerito, basato su una valutazione della performance resa in un periodo in cui egli non aveva prestato alcuna attività lavorativa.

La Motivazione della Corte

Il collegio, pur non entrando nel merito delle censure, rileva che la causa non è matura per la decisione, rendendosi necessario un supplemento istruttorio. L’ordinanza evidenzia come l’Amministrazione resistente non abbia chiarito le ragioni per cui, a fronte del superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità, abbia optato per la dispensa per insufficiente rendimento anziché per quella per infermità.

Centrale è il tema del rapporto tra le due distinte fattispecie di cessazione del rapporto di servizio: la dispensa per persistente insufficiente rendimento e la dispensa per infermità. Il primo istituto ha natura demeritale e richiede la prova di carenze lavorative effettive; il secondo consegue all’accertamento medico-legale dell’inidoneità a riprendere servizio allo scadere del periodo massimo di aspettativa.

L’ordinanza rileva che il foglio matricolare depositato dall’Amministrazione menziona una relazione del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria che, però, non risulta versata tra gli atti del giudizio. Tale documento assume rilievo decisivo per verificare se la scelta del procedimento per demerito sia stata corretta o se invece si sia in presenza di un sviamento della funzione, avendo la dispensa per insufficiente rendimento un'”anomala funzione sanzionatoria” per le assenze per malattia.

Il tribunale ordina quindi al Ministero della Giustizia di depositare la relazione e copia dei provvedimenti eventualmente assunti, entro sessanta giorni, e fissa l’udienza di trattazione del merito al 9 novembre 2026, rimettendo ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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