Sopravvenuto difetto d’interesse dopo versamento del 25% (TAR Lazio n. 7277 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento volontario, da parte del fornitore di dispositivi medici, della quota ridotta del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, estingue l’obbligazione e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale. Tale adempimento, intervenuto in pendenza del giudizio, rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento degli atti impugnati, determinando la improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Detta declaratoria si distingue dalla cessazione della materia del contendere, la quale postula che l’operato successivo della pubblica amministrazione sia integralmente satisfattivo dell’interesse azionato, mentre la carenza di interesse può derivare anche da un fatto sopravvenuto che rende inutile la decisione. In ragione della decisione in rito e della complessità della materia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti costituite.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una serie di atti, tra cui la determinazione della Provincia Autonoma di Trento e i decreti ministeriali di certificazione, con i quali sono stati definiti i tetti di spesa regionali per il quadriennio 2015-2018 e le modalità di compartecipazione delle aziende private alla sostenibilità del Servizio Sanitario, tramite il meccanismo del cosiddetto payback. La ricorrente ha formulato censure sia per vizi propri dei provvedimenti, sia per l’illegittimità costituzionale ed eurounitaria delle norme primarie che disciplinano la materia.

Nel corso del giudizio, è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, che ha previsto la possibilità di assolvere gli obblighi di ripiano versando, entro un termine perentorio, la quota del 25 per cento degli importi, con conseguente estinzione dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, con memoria del 23 gennaio 2026, ha dichiarato di aver versato alla Provincia Autonoma di Trento la quota del 25 per cento degli importi come previsto dalla norma sopravvenuta, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, la sopravvenuta carenza di interesse.

Il TAR ha preliminarmente distinto i due istituti processuali, richiamando il costante indirizzo del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9683 del 2023. La cessazione della materia del contendere ricorre quando l’operato successivo della parte pubblica è integralmente satisfattivo dell’interesse azionato; la sopravvenuta carenza di interesse si verifica, invece, in presenza di altre evenienze, tra cui il sopravvenire di un atto o fatto che rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento.

Nella fattispecie, la scelta volontaria della ricorrente di avvalersi del versamento ridotto, con la conseguente estinzione dell’obbligazione e preclusione di ogni ulteriore azione, ha reso l’esito del giudizio inutile rispetto all’interesse sostanziale fatto valere. Il Tribunale ha inoltre osservato che difettavano gli adempimenti comunicativi che la novella normativa pone a carico delle Regioni e delle Province autonome per la definizione dei giudizi pendenti.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con assorbimento di ogni altra valutazione nel merito e integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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