Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di cessione in permuta delle aree (TAR Puglia n. 702 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione stragiudiziale della vicenda amministrativa, attraverso la conclusione di una convenzione che compone gli interessi in conflitto, determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso. In tale evenienza, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con conseguente compensazione delle spese di lite.
Il Fatto
Alcuni soggetti proprietari di aree site nel Comune di Barletta impugnavano la determinazione dirigenziale n. 1303 del 29.7.2021, con cui era stato annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, il permesso di costruire in sanatoria n. 39/2018 e l’atto endoprocedimentale edilizio del 15.12.2020, nonché la determinazione dirigenziale n. 1330 del 4.8.2021, recante analogo annullamento del PAU n. 01/2020 e della relativa voltura. Il Comune di Barletta si costituiva in giudizio per resistere al gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio e all’esito di lunghe trattative, le parti erano pervenute, in data 4 giugno 2025, alla conclusione di una convenzione di cessione in permuta delle aree oggetto della controversia e di altri connessi contenziosi, finalizzata a definire la vicenda amministrativa mediante una compensazione volumetrica.
Con atto del 30 marzo 2026, i ricorrenti avevano manifestato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito del ricorso, richiedendo la definizione del giudizio in rito. Il Comune resistente aveva aderito alla richiesta e alla compensazione delle spese di lite.
Il Collegio ha ritenuto che la definizione stragiudiziale della questione avesse fatto venir meno l’interesse dei ricorrenti all’annullamento dei provvedimenti impugnati, atteso che la convenzione aveva composto gli interessi sottesi alla vicenda. Ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, avuto riguardo all’evoluzione procedimentale e processuale della vicenda, alla natura in rito della decisione e alla giurisprudenza della Sezione in casi analoghi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.