Mancata trasmissione del contratto di soggiorno: archiviazione legittima (TAR Puglia n. 701 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata trasmissione all’autorità amministrativa del contratto di soggiorno sottoscritto con firma digitale entro il termine perentorio di quindici giorni dalla presentazione dell’istanza costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro, ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998. Il conseguente provvedimento di archiviazione, omologo al diniego, ha natura di atto vincolato e, pertanto, non richiede né la comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, né una motivazione estesa, risultando sufficiente il sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo.
Il Fatto
Un cittadino extracomunitario presentava istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La Prefettura di Foggia, Sportello Unico per l’Immigrazione, disponeva l’archiviazione dell’istanza per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso, deducendo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, la manifesta ingiustizia e l’erroneità della motivazione. L’Amministrazione si costituiva in giudizio senza svolgere difese. Alla camera di consiglio la causa era trattenuta in decisione per la definizione in forma semplificata.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, rilevando che dagli stessi elementi fattuali allegati dal ricorrente emergeva che il contratto di soggiorno, sottoscritto dal datore di lavoro con firma digitale in data 25 aprile 2026, era stato trasmesso all’Amministrazione solo in pari data, con un giorno di ritardo rispetto al termine normativo di quindici giorni.
La sentenza ha evidenziato come l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 qualifichi espressamente la mancata trasmissione del contratto nel termine previsto come causa ostativa al rilascio del permesso di soggiorno. Tale causa impediente, essendo testualmente prevista, rende il provvedimento di archiviazione un atto vincolato, con la conseguente esclusione della necessità di garantire ulteriori forme di partecipazione procedimentale, ivi incluso il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990. Sul punto, il Collegio ha precisato che il ricorrente non aveva neppure allegato che la tardiva trasmissione fosse dipesa da forza maggiore o da altra causa a lui non imputabile.
Con riguardo al profilo motivazionale, il Tribunale ha ritenuto il provvedimento impugnato corretto ed esaustivo, benché sintetico, in quanto conforme all’art. 2, comma 1, seconda parte, legge n. 241/1990, che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento con un provvedimento redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, come nel caso dell’indicazione della norma che fonda il potere di archiviazione.
In conclusione, il Collegio ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda, e ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con provvedimento contestuale valevole quale decreto decisorio.
Nota della Redazione
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