Incombente istruttorio per ricorso avverso il silenzio del Comune (TAR Puglia n. 690 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accertamento dell’obbligo di provvedere, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm., il Collegio, ove la causa non sia matura per la decisione per la carenza di elementi documentali essenziali, può disporre incombenti istruttori, ordinando alle parti, ivi compresa l’amministrazione intimata non costituita, il deposito della documentazione necessaria. La completa acquisizione dell’istanza presentata dal privato è presupposto indefettibile per la valutazione della fondatezza della domanda, atteso che solo dalla conoscenza del suo contenuto è possibile verificare l’effettività dell’obbligo di pronunciarsi e l’eventuale spettanza del provvedimento richiesto.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore delle affissioni pubblicitarie, aveva presentato al Comune di Noci, in data 3.6.2025, una domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico e all’installazione di un cartello pubblicitario bifacciale. Decorso infruttuosamente il termine di legge senza che l’amministrazione avesse adottato alcun provvedimento, la medesima società – ritenendo il silenzio illegittimo per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 della Costituzione – aveva proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna del Comune a provvedere espressamente. L’amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, ha rilevato che la causa non è matura per la decisione. La società ricorrente aveva depositato, quale prova dell’avvenuta presentazione dell’istanza, esclusivamente una nota attestante il protocollo di acquisizione della richiesta, ma non aveva allegato la copia del testo integrale della stessa.
Tale carenza documentale è stata ritenuta ostativa alla valutazione nel merito della domanda. Il giudice amministrativo, nell’ambito del giudizio avverso il silenzio, deve poter verificare la completezza e la fondatezza della pretesa sostanziale azionata, la quale non può essere compiutamente apprezzata in assenza dell’atto che ne costituisce il fondamento. L’istruttoria si rende, pertanto, necessaria per accertare l’esistenza e il contenuto dell’istanza.
Conseguentemente, è stato ordinato alla ricorrente e al Comune di Noci, ancorché non costituito, di depositare la copia della richiesta di autorizzazione entro il termine perentorio di trenta giorni. Il Collegio ha, infine, rinviato la trattazione del ricorso a una successiva camera di consiglio, fissata al 30.9.2026, onde consentire l’espletamento dell’incombente istruttorio disposto.
Nota della Redazione
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